DOMANDA
Essendo andato in pensione come pubblico dipendente da 4 mesi, ed avendo ricevuto da INPS la quantificazione del mio TFS, ho richiesto tramite una banca convenzionata (con la quale ho un rapporto di conto corrente) l’anticipo dell’intera somma (oltre 50.000 €). A fine 2025 ho ricevuto un decreto ingiuntivo da parte di una società di recupero credito per una cifra che supera quella del TFS ma allo stato attuale ne’ gli ultimi stipendi ne le prime pensioni sono stati/e intaccati/e dal pignoramento del V^. Ho chiesto ad INPS, ai sensi della L. 241/90, se e’ attualmente l’Istituto stesso sia terzo pignorato ma ho ricevuto risposta negativa dalla sede INPS competente per l’istruttoria della mia pensione e sto aspettando risposta dalla sede INPS competente per il mio TFS. Anche i due istituti di credito dove ho acceso i conti correnti hanno risposto negativamente. Ma la funzionaria della banca dove ho richiesto l’anticipo ha fermato la pratica perché ha visto nel sistema interno alle banche o almeno così presumo la mia sofferenza e, ritengo per sua non perfetta conoscenza delle leggi e regolamenti in materia, non sa se e come procedere. Nell’attesa che la sede INPS competente mi risponda(ha richiesto l’invio del quesito tramite pec) ho chiesto alla funzionaria di procedere in quanto è INPS a gestire l’erogazione della somma direttamente con la banca ma ha preso tempo per documentarsi.
i miei quesiti sono:
1) se ci fosse richiesta di pignoramento del V^ sul TFS (altamente probabile) INPS mi liquiderebbe i 3/4 del TFS?
2) una volta trasferita la somma sul mio conto corrente se la società di recupero si attivasse rischio il pignoramento del tutto od essendo somme da pensione e in particolare del TFS già pignorato alla fonte non sono più aggredibili?
Mi scuso per la complessità anche se immagino ci sia già una prassi ben consolidata in materia!
RISPOSTA
Una volta che il TFS (Trattamento di FINE Servizio) fosse oggetto di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato (l’INPS) dovrebbe non autorizzare UNICREDIT ad anticipare la somma spettante al pensionato debitore e, generalmente, dovrebbe accreditare sul conto corrente del pensionato i 4/5 del TFS mentre 1/5 del TFS spetterebbe al creditore procedente, a meno che a quest’ultimo non sia stato riservato tutto il TFS fino a capienza del debito residuo (il che, ad esempio, accade quando il creditore è la finanziaria che ha erogato la cessione del quinto dello stipendio).
Una volta transitati sul conto corrente del pensionato l’intero TFS, tale importo potrebbe essere pignorato nella misura di 1/5 qualora il conto corrente, oggetto di pignoramento fosse riservato ad ospitare esclusivamente l’accredito INPS del TFS e, pertanto, il TFS non potrebbe confondersi con altre attività o risparmi del pensionato.
In altre parole, la natura di indennità da lavoro dipendente del TFS dovrebbe emergere dal deposito su un rapporto di conto corrente destinato esclusivamente ad ospitare l’importo accreditato dall’INPS.