Anticipo NASpI e verifica inadempimenti ex articolo 48 bis DPR 602/1973

Chi ha in corso un piano di rateizzazione del debito esattoriale non è soggetto a verifica di inadempimento












Dalle diverse domande che ho visto, se si deve ricevere più di 5000 euro l’INPS è obbligata a fare dei controlli preliminari, ora io purtroppo ho un debito più alto di 5000 euro con ADeR ma il quale già ha un piano di ammortamento e del quale ho tutti i bollettini postali.

Ora vorrei porre 3 quesiti,
1) Una volta che INPS fa la verifica preliminare riesce a vedere che c’è già un piano di rientro?
2) L’ADeR può fare la “furbetta” e approfittare della situazione per incassare l’intera somma senza più rispettare il piano di ammortamento?
3) Il controllo preliminare dell’INPS è fatto solo con ADeR o tutte le altre istituzioni anche private.

Chi ha stipulato un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate e non risulta essere decaduto dal beneficio non è considerato soggetto inadempiente e come tale non è soggetto alle verifiche di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/1973 (Verifica di inadempimento). Naturalmente, la richiesta di rateizzazione del debito residuo deve essere stata presentata prima che sia necessario effettuare la verifica.

La verifica di inadempimento deve essere effettuata, per legge, attraverso la consultazione delle basi di dati AdER, solo dalla Pubblica Amministrazione quando deve pagare un privato per oltre 5 mila euro (e non da enti privati).

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21 Febbraio 2023 · Paolo Rastelli