Anticipo Naspi – Pignoramento verso terzi per l’intero importo dovuto?

La trattenuta da applicare alla NASpI anticipata dovrebbe essere calcolata in analogia alla trattenuta applicata agli arretrati di pensione












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In data 29 giugno mi è stata accettata la domanda di anticipo NASPI: il giorno 11 Luglio arriva una notifica di pignoramento verso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).

Io scrivo all’Inps per avere delucidazioni sulle tempistiche, specificando che per legge possono pignorare solo il 20%: loro mi rispondono che possono pignorare l’intero importo perché l’anticipo naspi è un sussidio all’autoimprenditorialità.

Da allora non ho avuto nessuna comunicazione in merito, anche se ho scritto più volte citando la sentenza del 2015. Come mi devo comportare?

L’articolo 48 bis del DPR 602/1973 stabilisce che (nella fattispecie) l’INPS prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, deve verificare se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento e segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

Ora, il debitore che ha in corso la rateizzazione del debito è adempiente fino a quando non decadrà dal beneficio di dilazione, per cui, pagando regolarmente le rate del piano di ammortamento concordato (almeno fino all’erogazione dell’anticipo), non dovrebbero sorgere problemi (se non il differimento.

Tuttavia, il decreto legge 137/2020 (Decreto Ristori) recante ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e sicurezza ha modificato l’art. 19 del DPR 602/73, stabilendo, con il comma 1 quater, punto 1, che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione.

In altre parole, una volta effettuata la verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) non può concedere la rateizzazione del debito. Quindi la soluzione della rateizzazione del debito esattoriale non è più perseguibile.

Per quel che riguarda le linee guida di comportamento da tenere, è inutile continuare nello scambio epistolare con irresponsabili e sconosciuti impiegati dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia): bisognerà attendere pazientemente il provvedimento adottato dall’INPS su richiesta dell’AdER, e notificato all’istante per capire se la trattenuta si limiterà al 20% o si estenderà all’intero importo dell’anticipazione NASpI spettante.

Intanto, però, si può ricordare che con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione (la NASpI) rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

L’indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (o per giusta causa).

In più, La NASpI anticipata consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI spettante al disoccupato.

Pertanto, in analogia alla procedura adottata dall’INPS con il messaggio 168/2019, riguardante il pignoramento degli arretrati di pensione, la trattenuta complessiva sulla NASpI anticipata dovrebbe ottenersi sommando il 20% di ciascuna indennità di disoccupazione mensile spettante al disoccupato ed eccedente il minimo vitale (attualmente pari a 1007 euro circa): il che potrebbe determinare, addirittura, l’impignorabilità di alcune mensilità componenti l’anticipazione.

Concludendo: la risposta che è stata fornita dall’INPS non ha, a nostro parere, alcun fondamento giuridico: l’asserito integrale pignoramento della NASpI anticipata violerebbe la normativa vigente e renderebbe vano lo scopo della misura di sostegno al reddito rappresentata dalla NASpI, privando il lavoratore in stato di disoccupazione involontaria della possibilità, attraverso la richiesta di anticipazione, di avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Insomma, non esiste, secondo noi, il pignoramento integrale dell’indennità di disoccupazione, seppur anticipata: tuttavia, poichè con l’INPS se ne vedono di ogni, il suggerimento, qualora un simile provvedimento venisse adottato, è di rivolgersi immediatamente ad un avvocato per ricorrere al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente e richiedere che il pignoramento dell’anticipazione NASpI venga ricondotto nei limiti di legge, ovvero che il prelievo a favore di Agenzia delle Entrate Riscossioni non superi il 20% di ciascuna mensilità anticipata eccedente il minimo vitale (come stabilito anche dall’articolo 545 del Codice di procedura civile).

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31 Luglio 2023 · Patrizio Oliva

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