Anticipo fondo pensione per spese mediche – Possibile richiedere più di quanto effettivamente speso in base al preventivo di un professionista?

L’anticipo dal fondo, per spese sanitarie, viene erogato immediatamente dopo la presentazione di copie delle fatture emesse dal professionista sanitario












Vorrei richiedere un anticipo del TFR dal Fondo pensione per spese mediche: ho il preventivo compilato dal medico odontoiatra e tutta la documentazione che serve, ma nel caso non presentassi poi le fatture (i soldi mi servono per problemi economici) e non credo che riuscirò a usarli tutti per il dentista (2000 euro complessivi), cosa rischio se non presento le fatture? Purtroppo non c’è scritto niente nelle indicazioni del fondo, solo che c’è obbligo di presentazione delle fatture entro 6 mesi dall’erogazione. Purtroppo è l’unica soluzione possibile visto che non riesco a pagare le bollette.

Naturalmente, non siamo in grado di conoscere il regolamento del fondo pensione complementare di adesione: possiamo però tranquillamente affermare che l’anticipo dal fondo, per spese sanitarie, viene erogato immediatamente dopo la presentazione di copie (in alcuni casi autentiche) delle fatture emesse dal professionista che ha eseguito l’intervento (insomma, non è sufficiente il preventivo). L’importo richiesto e attestato dalle fatture non può eccedere il 75% del patrimonio valorizzato del fondo pensione complementare alla data della richiesta. Inoltre, in presenza di pignoramento di stipendio in corso è necessaria la liberatoria dell’Autorità Giudiziaria circa la capienza dell’importo richiesto nel TFR non vincolato dal provvedimento che impone la trattenuta in caso di dimissioni volontarie o di licenziamento. Analogamente, qualora sussista il rimborso di un prestito dietro cessione del quinto, la finanziaria erogatrice dovrà rilasciare liberatoria circa la capienza, sempre in caso di licenziamento o dimissioni volontarie dal posto di lavoro, nel TFR residuo per il recupero dell’anticipazione concessa dal fondo pensione complementare in caso di irregolarità successivamente accertate. In caso di assenza delle liberatorie, l’anticipazione verrà erogata nella misura dei 4/5 rispetto all’importo richiesto.

Pertanto, dal punto di vista civilistico, in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di documentazione falsificata è chiaro che il fondo di pensione complementare eserciterà, nei confronti dell’aderente per il quale emergesse, in base a successivi accertamenti, il non avere diritto all’anticipazione, tutte le azioni esecutive giudiziali finalizzate a recuperare l’indebito.

Dal punto di vita penale falsificare documenti o rendere dichiarazioni mendaci in violazione dell’articolo 76 del DPR 445/2000 (ricordiamo che con la richiesta di anticipazione da sottoscrivere l’aderente viene formalmente ammonito circa le conseguenze penali e civili derivanti dalla violazione della normativa penale vigente) si rischia la reclusione fino a due anni (con gli eventuali benefici di legge per chi ne abbia i requisiti) in caso di denuncia/querela presentata dal fondo pensione.

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19 Febbraio 2023 · Lilla De Angelis