Annullamento vendita immobile


In assenza di iscrizione ipotecaria, è sempre possibile, da parte del creditore esercitare quella che viene definita come azione revocatoria.





Si è debitori di Equitalia per cartelle esattoriali non pagate, di cui si è ottenuta la rateizzazione, e di cui regolarmente viene pagata la rata mensile, si ha di proprietà di due immobili, liberi da ogni vincolo.

Prima variante – si decide di vendere i due beni, o a clienti singolarmente con due atti i due immobili.
Seconda variante-acquistare una societa pura immobiliare e conferirvi la proprieta dei due immobili, in seguito si vende la societa quindi i due immobili conferitivi, con atto unico.

Sia nel primo che nel secondo caso se al momento della vendita gli immobili sono liberi da qualsiasi vincolo, sono totalmente validi?

O meglio la vendita puo essere annullata o impugnata da equitalia?

Equitalia può impugnare ed annullare un atto del notaio ripeto se al momento della vendita i due immobili erano certamente liberi da qualsiasi vincolo? Anche se al momento della vendita il proprietario aveva debiti con l’erario e cartelle rateizzate in Equitalia con accordo regolarmente pagato?

In assenza di iscrizione ipotecaria, è sempre possibile, da parte del creditore esercitare quella che viene definita come azione revocatoria.

L’azione revocatoria e’ l’azione giudiziale con cui il creditore puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio del debitore finalizzati a compromettere la futura riscossione coattiva del credito.

Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, come nel caso che si discute, ad integrare l’elemento soggettivo dell’intento fraudolento dell’atto disposto dal debitore e’ sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del danno che la disposizione arreca all’azione esecutiva del creditore.

Il che significa che il creditore deve provare il dolo generico, e cioe’ la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall’atto dispositivo.

2 Marzo 2015 · Ludmilla Karadzic


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