Annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta per lavori di ristrutturazione






Un contribuente ha sostenuto insieme al coniuge spese per lavori di ristrutturazione dell’abitazione. Poiché le fatture e i bonifici riportano il nominativo di uno solo di essi si chiede se anche l’altro coniuge possa fruire della detrazione del 36 per cento, previa annotazione in fattura della percentuale di spesa sostenuta.

La risoluzione numero 353/E del 7 agosto 2008, in materia di detrazione d’imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l’eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa. Con circolare n. 34 del 2008 è stato chiarito, con riferimento alla detrazione del 55 per cento, che, qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.

Sulla base della prassi richiamata che intende riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.

3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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