Ho ricevuto una telefonata da parte di un avvocato sedicente incaricato da un'impresa edile che sostiene di vantare un credito nei miei confronti non dimostrabile poiché non esiste contratto con la stessa. Premesso che tale impresa ha effettuato lavori di ristrutturazione presso la mia abitazione nel 2015, con diverse fatture "a corpo" onorate da parte mia, adesso viene fuori che esisterebbe una fattura da loro emessa che io non avrei pagato, ma di cui io non sono mai stato a conoscenza. Può un soggetto unilateralmente sostenere di vantare un credito senza poterlo dimostrare con un atto contrattuale, in pratica solo la sua parola contro la mia? Nel caso in cui fosse una procedura arbitraria come dovrei comportarmi con l'atto di messa in mora? Ignorarlo? Rispondere per vie legali o in autotutela? Grazie per l'attenzione. ...
Ho letto la risposta in merito al nuovo bonus facciate al 60%: il condominio nel quale sono proprietario di un appartamento ha provveduto nel 2020 a rifare la facciata. Abbiamo chiesto ed ottenuto il bonus facciate al 90%;infatti nella corresponsione della rata della mia pensione di agosto 2021 mi è arrivato anche il rimborso della prima rata del sopraindicato bonus. Pongo le seguenti due domande: Essendo cambiato il bonus da 90% al 60% le 9 rate di rimborso future scenderanno al 60%? Oppure non c'è nessun nesso tra i due bonus 60% e 90%; chi ha iniziato con il bonus del 90% potrà chiedere ogni anno, e fino al decimo anno, il bonus del 90% del pagato diviso 10. C'é cioè la copertura per dieci anni? ...
Nell'ipotesi che, in seguito a separazione giudiziale fra coniugi, la casa familiare di proprietà esclusiva del marito venga assegnata alla moglie affidataria dei figli minori (con conseguente costituzione di un diritto di abitazione) e che l'assemblea condominiale deliberi l'esecuzione di importanti lavori sull'edificio, comprendente l'immobile assegnato, la domanda che ci si pone è se le spese di ristrutturazione debbano essere poste a carico del proprietario esclusivo del bene oppure del titolare del diritto di abitazione. Secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l'oggetto di un'obbligazione reale (o propter rem), in cui la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa nel momento in cui sorge l'obbligazione. Ora, è evidente che l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento ...