Promessa di pagamento di un importo indefinito in euro o lire con scrittura privata non omologata e non registrata

Se la scrittura privata non è registrata, la promessa potrebbe anche essere prescritta - La data del documento è fondamentale per legittimare la pretesa


DOMANDA

Pochi mesi fa è deceduto mio zio, fratello di mio padre (anch’egli defunto) e i miei cugini mi hanno detto di aver rinvenuto in un cassetto un foglio bianco semplice con scritto ‘Devo a xyz (nome di mio zio) la somma di un milione per tecnico’ e poi la firma di mio padre: non è specificata la data e non c’è altro.
È palese che il foglio sia molto vecchio, probabilmente la parola tecnico si riferiva a un professionista e, se vero, si tratterebbe di un milione di lire risalente a una trentina d’anni fa (mio zio comunque non aveva grandi disponibilità economiche per elargire prestiti esosi); mio padre mi ha sempre detto di non avere debiti. Ora i miei cugini sostengono che io debba restituire loro la somma di un milione di euro. Possono davvero rovinarmi? Che valore ha una dichiarazione senza data dove non viene specificato se la somma è in lire o euro? Purtroppo non posso dimostrare che sia qualcosa di risalente a 30-40 anni fa.


RISPOSTA

Parliamo di una scrittura privata cosiddetta semplice, ovvero non autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale, la quale può essere disconosciuta in sede di giudizio, costringendo gli eredi del presunto creditore a dimostrare, con perizie tecniche, l’autenticità della firma del promittente debitore.
Poichè la scrittura privata non è stata registrata presso l’Agenzia delle Entrate, anche la data in cui sarebbe stata redatta non è certa e gli eredi del creditore potrebbero essere chiamati a provare, dopo aver dimostrato l’autenticità della firma apposta dal presunto debitore, che la scrittura privata risale ad un periodo successivo alla data del primo gennaio 2002 (data in cui è entrato ufficialmente in circolazione l’euro) e che da tale data non derivi la prescrizione della promessa di pagamento.
Peraltro poiché nella scrittura privata si fa riferimento al rapporto sottostante (sembrerebbe che la somma di un milione sia stata anticipata dal presunto creditore per onorare la parcella di un tecnico) appare inverosimile che l’importo si riferisca all’euro ed è più probabile, invece, che si faccia riferimento alla lira.
E c’è da rilevare che, in ogni caso, potrebbe essere eccepita pure l’intervenuta prescrizione della debenza: tutto dipende dall’individuazione dell’epoca in cui sarebbe avvenuta la prestazione resa dal tecnico e causa della pretesa creditizia riportata nella scrittura privata. In altre parole, la data in cui è stato redatto il documento appare dirimente affinché gli eredi del presunto debitore possano invocare una possibile intervenuta prescrizione della promessa di pagamento: perchè se è vero che i termini di prescrizione potrebbero decorrere dalla data in cui è stata scoperta la scrittura privata dagli eredi del presunto creditore, quest’ultimo avrebbe ben potuto (e dovuto) esercitare il proprio diritto, interrompendo formalmente il decorso della prescrizione prima del decesso avvenuto qualche mese fa. Forse per tale motivo i cugini, eredi del presunto creditore, la sparano grossa chiedendo un milione di euro per far fronte alla parcella di un tecnico (se il prestito fosse stato erogato in lire, sarebbe sicuramente prescritto).
Essendo stato, menzionato nella scrittura privata il rapporto fondamentale (pagamento del tecnico) a cui si ricollega la promessa di pagamento, gli eredi del presunto creditore, per dimostrare la legittimità della pretesa, dovranno individuare il rapporto giuridico da cui deriva il credito e l’effettivo importo pagato a seguito di tale rapporto.
Concludendo, possiamo affermare di trovarci di fronte ad una scrittura privata, non autenticata (e quindi priva di certezza dell’identità del sottoscrittore), non registrata (e quindi priva di data certa, con conseguente impossibilità di determinare gli interessi legali dovuti nonché l’eventuale prescrizione della pretesa, oltre all’importo effettivamente dovuto) con un accenno chiaro al rapporto giuridico sottostante che avrebbe originato la necessità di chiedere un prestito e che andrebbe ulteriormente indagato ed approfondito.
E allora, la proposta di accordo da sottoporre all’attenzione dei cugini eredi del presunto creditore sarebbe quella di accontentarsi di 500 euro (grosso modo l’equivalente del verosimile milione di lire prestato) per conciliare l’intera questione, più qualche altra centinaia di euro a titolo di interessi (soltanto se si vuole essere generosi).
Altrimenti, i cugini eredi del presunto creditore saranno costretti a rivolgersi al giudice (per avviare un procedimento di cognizione – è escluso che possano ottenere un decreto ingiuntivo sulla base di quella scrittura privata) se vogliono provare (con scarsissime probabilità di successo, a nostro avviso) a spillare quel milione di euro ai cugini eredi del presunto debitore, anticipando ingenti spese legali nonché di perizie tecniche di parte e di CTU per una causa dall’esito molto incerto e che potrebbe concludersi anche con la condanna al pagamento delle spese legali e peritali sostenute dalla controparte convenuta in giudizio.
Concludendo, chi ci scrive può stare relativamente tranquillo: l’onere di dimostrare che la firma apposta sulla scrittura sia effettivamente quella dello zio, che il credito deve intendersi essere in euro e non in lire e che la pretesa non è caduta in prescrizione, è a carico della parte attrice che pretende il pagamento del debito dagli aventi causa dello zio, presunto debitore defunto.



1 Settembre 2024 - Annapaola Ferri


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