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È noto che in caso di lavori per su abitazione privata non di lusso di manutenzione straordinaria si applica l’IVA agevolata al 10% sulle prestazioni di servizi (escluse quelle professionali).
Se non erro in caso di fornitura di beni di valore significativo nell’ambito della manutenzione straordinaria si applica l’IVA agevolata solo per il valore della prestazione e per il valore del bene “significativo” che non eccede il valore della prestazione stessa.
La domanda è questa:
Sto facendo effettuare un intervento di manutenzione straordinaria su una casa.
Ci sono due soggetti diversi che intervengono che sono
– ditta che esegue lavori di muratura = costo totale 20.000 euro + IVA
– ditta che fornisce e installa infissi = 2.000 euro per l’installazione + IVA e 8.000 euro il valore dell’infisso + IVA .
La ditta che fornisce e installa l’infisso a mio avviso dovrebbe emettere una fattura al 10% IVA per 10.000 euro in quanto nel suo complesso l’intervento prevede prestazioni per servizi pari a 22.000 euro totali superiori al valore dei beni significativi.
Ritenete questa interpretazione corretta?
Gli infissi sono beni significativi: su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Ad esempio: costo totale dell’intervento (di manutenzione ordinaria e straordinaria) per 10 mila euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa di installazione di beni significativi (infissi), 2 mila euro;
b) costo dei beni significativi (infissi), 8 mila euro.
Si applica l’aliquota agevolata IVA al 10% su duemila euro, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 8.000 = 2.000). Sul valore residuo degli infissi (6.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Ecco perché la prestazione lavorativa della ditta che esegue lavori di muratura non può essere ricompresa nel calcolo della differenza fra tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi.
22 Ottobre 2019 · Giorgio Valli
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