Agenzia Entrate Riscossioni pignora il conto corrente per un avviso di addebito INPS – Il tribunale sospende l’esecutività dell’avviso di addebito, ma il concessionario non libera le somme pignorate






A seguito dell’applicazione dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973 sono state pignorate delle somme relative ad un avviso di addebito INPS, impugnato innanzi al tribunale ordinario sezione lavoro. A circa 10 giorni dal pignoramento abbiamo ottenuto la sospensione dell’esecutività dell’avviso di addebito, Tuttavia l’agenzia riscossioni non vuole liberare le somme. Come è possibile procedere?

La questione è semplice: Agenzia delle Entrate Riscossione agisce per nome e per conto del creditore INPS e se quest’ultimo non gli comunica l’intervenuta sospensiva dell’avviso di addebito, le somme pignorate non vengono liberate.

Bisogna quindi agire nei confronti dell’INPS, per sollecitare l’Istituto ad ordinare ad Agenzia Entrate Riscossione di sospendere l’esecutività immediata dell’avviso di addebito e di estinguere l’azione esecutiva in corso. Naturalmente, INPS dovrà corrispondere ad Agenzia Entrate Riscossione i costi del pignoramento infruttuoso sostenuti dal concessionario: per questo motivo, la situazione è ancora in fase di stallo.

11 Dicembre 2018 · Ornella De Bellis


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Agenzia Entrate Riscossioni pignora il conto corrente per un avviso di addebito INPS – Il tribunale sospende l’esecutività dell’avviso di addebito, ma il concessionario non libera le somme pignorate. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.