La locazione di un appartamento da parte di un componente il nucleo familiare può compromettere il diritto a mantenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica detenuto da un altro componente il nucleo?






Ho 40 anni vivo con i miei genitori entrambi disabili in casa popolare (intestata a mio padre): quest’anno vorrei prendere una casa in affitto da solo per motivi di lavoro senza prendere la residenza. Volevo sapere se ai fini Isee devo comunque dichiarare l’affitto di una seconda casa (nonostante non ho la residenza) e se questo contratto provvisorio di affitto che vado a fare, posso ledere i miei genitori con l’ente case popolari.

Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria ai fini del calcolo dell’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (DSU) è prevista l’indicazione dell’eventuale casa di abitazione in locazione solo perché il canone di affitto viene considerato spesa a carico del nucleo familiare (entro il limite di euro settemila annui, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e, dunque, contribuisce ad abbatterne il reddito.

Le indicazioni per la determinazione del patrimonio detenuto dal nucleo familiare non prevedono il censimento di seconde case prese in locazione da uno dei componenti.

La decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), cosiddette case popolari, interviene nei confronti di chi non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi condominiali ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto. Oppure, nel caso in cui il titolare del diritto abbia perduto i requisiti per l’assegnazione, ovvero non sia più cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione europea; non sia più residente anagraficamente nel comune od in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale previsti dal bando di concorso in base al quale l’alloggio fu assegnato; diventi titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale previsto dal bando di concorso e nel comune di residenza, e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel bando di concorso.

Decadenza dal beneficio di assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica interviene anche quando il reddito del nucleo familiare superi una soglia fissata dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Non sembra, pertanto, che la locazione di una casa da parte di un componente il nucleo familiare possa compromettere il diritto a mantenere l’assegnazione di un alloggio popolare conseguito da suo padre.

16 Gennaio 2019 · Patrizio Oliva


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