AFAC, Superminimo e minimi tabellari da CCNL





In azienda, il medesimo livello di inquadramento attribuito ad una classe di lavoratori non garantisce il diritto alla medesima retribuzione





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Alcuni mesi fa ho avuto un superminimo, assorbibile, di 142 euro mensili: questo mese, a seguito degli acconti su futuri aumenti legati al CCNL servizi, mi trovo la voce AFAC di 30 euro che però è stata assorbita dal superminimo (la cui voce è diventata di €112).

L’azienda però, nel mese di aprile, ha dato lo stesso mio superminimo ad altri colleghi, che però in busta paga si trovano sia il superminimo di €142 che gli AFAC di 30 euro, essendo stati erogati nello stesso mese, prendendo in pratica più di me.

Quello che vorrei capire è cosa succederà nel momento in cui ci sarà effettivamente il rinnovo del CCNL, in quanto a me verrà sicuramente assorbito, ma vorrei capire se anche ai colleghi che adesso stanno percependo anche gli AFAC, verrà assorbito oppure no.

Ho l’impressione che, dato che a loro è stato concesso lo stesso mese in cui sono stati erogati gli AFAC, che quindi stanno percependo a differenza mia, possano percepire pienamente anche il prossimo aumento contrattuale, mentre io no. Se così fosse dovrei contrattare con il mio datore di lavoro per aumentarmi il superminimo e pareggiare così quanto percepito.

Il superminimo è un aumento retributivo che costituisce un incremento rispetto ai minimi contrattuali (detti anche minimi tabellari) stabiliti dal CCNL per i vari livelli di inquadramento: l’AFAC (ovvero l’Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali è una voce di retribuzione aggiuntiva che il datore di lavoro eroga per riconoscere ai propri dipendenti un trattamento retributivo migliore rispetto a quello dovuto in base alle soglie minime contrattuali per il livello di inquadramento e, comunque, nell’attesa che venga definito il CCNL.

Sia il Superminimo che l’AFAC possono essere assorbiti dal successivo trattamento economico complessivamente più favorevole previsto dal CCNL rispetto ai minimi tabellari precedenti, salvo che vi sia una previsione espressa in senso contrario (nel contratto individuale o nella disciplina collettiva).

In pratica, se al lavoratore di un determinato livello di inquadramento è stato riconosciuto un AFAC di 30 euro e in seguito ad un accordo sindacale aziendale viene riconosciuto un Superminimo di 142 euro/mese, l’AFAC potrebbe essere assorbito ed il lavoratore si troverà in busta paga un Superminimo di 112 euro/mese.

Qualora, successivamente, il rinnovo del CCNL stabilisse, per lo specifico livello retributivo del lavoratore, un aumento del minimo tabellare di 50 euro/mese, il superminimo potrebbe essere decurtato di 50 euro a meno che nell’accordo aziendale perfezionato non sia stata espressa una previsione in senso contrario.

Utilizziamo il condizionale perché l’azienda, in assenza di controindicazioni può assorbire AFAC e Superminimo spettante al singolo lavoratore per lo specifico livello di inquadramento (a meno che non sia stata espressa una previsione in senso contrario nella disciplina collettiva o nella contrattazione personale applicata) in base alla propria incondizionata volontà, discriminando i lavoratori di un medesimo livello di inquadramento secondo criteri nel merito dei quali non è tenuta a fornire alcuna spiegazione.

In altre parole il superminimo e l’AFAC devono essere considerati come aumento di merito o ad personam e il divieto di assorbimento può essere recepito dalle clausole contrattuali del particolare rapporto di lavoro in essere fra azienda e lavoratore dipendente: in azienda, il medesimo livello di inquadramento attribuito ad una classe di lavoratori non garantisce la stessa retribuzione.

Potrà sicuramente reclamare al responsabile della gestione del personale, in azienda, un trattamento economico migliore, ma, sicuramente, non potrà farlo basando la richiesta su una presunta parità di trattamento dovuta dall’azienda ai lavoratori inquadrati pariteticamente

STOPPISH

14 Maggio 2023 · Tullio Solinas

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