Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) può sapere dell’ esistenza di un assegno circolare emesso a favore di un suo debitore e non ancora liquidato? Come funziona l’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate





L’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate può essere acceduta da Ufficiali Giudiziari ed Ufficiali della Riscossione di AdER





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Dieci giorni fa fu emesso, dalla banca X, tratto sul conto del loro correntista Y un assegno circolare di 8 mila euro a beneficio di Z. Z non l’ha ancora incassato perché si trova all’estero: essendo Z un grande debitore verso l’Agenzia delle Entrate. quest’ultima potrebbe pignorarlo presso la banca trattaria?

La costituzione dell’archivio Anagrafe dei rapporti finanziari è regolata dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 nonché del 29 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Entrate (AdE).

La comunicazione riguardante il singolo conto corrente attivo va effettuata annualmente entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Ogni mese, invece, l’intermediario deve comunicare i dati riguardanti la eventuale chiusura di un rapporto attivo o l’apertura di un nuovo rapporto.

I dati che popolano l’Anagrafe dei rapporti finanziari sono:
– dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
– dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
– saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti aperti nel corso dell’anno;
– il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
– dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
– giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati.

Insomma, la trasmissione dei dati relativi ai conti correnti è annuale per quel che riguarda i rapporti attivi, mensile per l’apertura o la chiusura di un conto corrente.

Il decreto legge 201/2011 ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria – denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari – le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

I dati mensili da trasmettere sono:
– le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi;
– le informazioni sulle operazioni extra-conto, comprensive del codice identificativo;
– dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo;

Per completezza, aggiungiamo che le operazioni extra-conto sono tutte le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell’accezione bancaria, allo sportello, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto di conto corrente.

L’Anagrafe dei rapporti finanziari – grazie all’articolo 492 bis del codice di procedura civile ed alla recente convenzione stipulata nel marzo 2023 fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia – è consultabile dagli Ufficiali giudiziari su richiesta del creditore procedente, per ottenere:

– informazioni su un eventuale conto corrente attivo del debitore inadempiente ed esecutato nonché sul relativo saldo al 31 dicembre dell’anno precedente;
– informazioni (saldo iniziale alla data di apertura) su un eventuale conto corrente attivo del debitore inadempiente ed esecutato aperto nel corso dell’anno corrente.

Il Dl “Salva Italia” (Dl 201/2011) ha poi introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria – denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari – le informazioni sui saldi e sulle singole movimentazioni dei rapporti attivi. Ma si tratta di un archivio con dati anagrafici cifrati, non consultabili dagli ufficiali giudiziari, elaborati da algoritmi automatizzati e finalizzati a combattere l’evasione fiscale (Anonimetro).

Questo archivio viene alimentato con dati mensili quali:
– dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo;
– dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo;
– i singoli movimenti intra-conto dei rapporti attivi.

Per fissare le idee, le operazioni extra-conto sono tutte le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell’accezione bancaria, allo sportello, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto di conto corrente.

Da quanto finora esposto, emerge l’impossibilità – per gli ufficiali giudiziari, ma anche per gli ufficiali della Riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973 (pignoramento diretto del conto corrente intestato al debitore esattoriale) – di venire a conoscenza di un assegno circolare tratto dal conto corrente di un soggetto ordinante, emesso dalla Banca trattaria a favore di un terzo beneficiario e da quest’ultimo non ancora riscosso.

Per poter effettuare efficacemente e tempestivamente il pignoramento presso la banca A di un assegno circolare emesso dalla banca A a favore di un beneficiario debitore esattoriale, AdER dovrebbe essere informata, naturalmente prima della liquidazione dell’assegno, dal soggetto ordinante titolare del conto corrente da cui è stato tratto l’assegno circolare oppure da un dipendente infedele della banca A.

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15 Ottobre 2023 · Paolo Rastelli

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