Acquisto o locazione immobile – Chi prende possesso di un appartamento, quale acquirente o conduttore, è tenuto a controllare anche l’eventuale manomissione dei contatori delle utenze a consumo


Prescrizione da fatto illecito, risarcimento danni, selezione - tutela consumatore gas acqua luce, tutela consumatore gas acqua luce





Tempo fa ho acquistato un immobile unifamiliare dove sono andato ad abitare insieme a mia moglie e ai figli: appena un mese dopo l’acquisto la società che gestisce la distribuzione di energia elettrica, dopo una ispezione, ha rilevato la manomissione del contatore e, adesso, il mio fornitore (ho effettuato subentro e il fornitore attuale era anche quello con cui avevano stipulato il contratto i precedenti proprietari) mi chiede circa cinquemila euro a titolo di risarcimento danni per illegittimo consumo di energia elettrica.

A me sembra una roba da matti: io non ho manomesso il contatore e in un mese circa non posso aver consumato tanta energia elettrica a sbafo. Perchè dovrei pagare per la manomissione e gli illeciti consumi del precedente proprietario?

La parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l’efficienza delle utenze delle quali l’immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall’azienda somministratrice a causa delle manomissioni dei contatori effettuate dai precedenti possessori.

La prescrizione, quinquennale, ai sensi dell’articolo 2947, comma 1, del codice civile, decorre dall’accertamento dalla manomissione del contatore.

Si tratta di quanto deciso dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 7679/2005 e, per quanto attiene la prescrizione del fatto illecito, di quanto enunciato dai giudici di legittimità nella sentenza 21770/2019.

7 Ottobre 2019 · Giovanni Napoletano





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