Acquisto auto usata e vizi della cosa venduta – Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo

In caso di mancata eliminazione dei vizi, l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo di acquisto


DOMANDA

Ho acquistato un’auto usata e, dal momento dell’acquisto, ho riscontrato problemi di ogni genere al motore, ai freni e agli pneumatici. Dopo aver riportato l’auto dal venditore per la riparazione (l’auto è in garanzia), il problema si ripresenta dopo circa 20 giorni dalla presunta riparazione, perché probabilmente non può essere effettivamente risolto. Temo che, allo scadere della garanzia, l’auto continui a darmi problemi. Si può richiedere al venditore la restituzione dell’importo versato e la riconsegna dell’auto?


RISPOSTA

L’articolo 1495 del codice civile stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, e che l’azione giudiziale si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna della vettura.

Ai sensi del precedente articolo 1492, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (restituzione dell’auto al venditore e del denaro versato all’acquirente) o la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, sia stata contrattualmente esclusa la risoluzione contrattuale.

L’azione giudiziale, con il supporto di un avvocato e la citazione in giudizio del venditore, deve essere avviata entro un anno dalla consegna della vettura, altrimenti risulta improponibile.


29 Gennaio 2025

Questo post totalizza 133 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile