Accredito in conto corrente intestato a pensionato e a rischio pignoramento – Come funziona?

Come e in che misura il debitore può prelevare l'ultimo importo accreditato della pensione prima della notifica e dopo il blocco del conto












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho ricevuto la visita di un addetto recupero crediti per un finanziamento chiesto ad una banca e non ultimati i pagamenti per circa 7 mila euro, diventati a dire del recupero crediti di euro 11 mila. Oltre queste visite non ho ricevuto ancora nessun atto di ingiunzione.

Percepisco pensione Inps di circa 1700 euro al mese con già gravata da un pignoramento presso terzi con scadenza tra qualche anno.

A breve dovrei vendere un piccolo terreno divenuto di proprietà per successione cui ricavato è di circa 5 mila euro. Il quesito che vorrei porre è questo: depositando l’assegno nel mio c/c postale, esiste il rischio che possa essere pignorata l’eccedenza del triplo assegno sociale? Nel caso un po’ per volta prelevo la somma può essere contestata e fatta restituire? come potermi comportare datosi che é l’unica somma cui potrei beneficiare per il futuro?

Alla data di notifica del pignoramento del conto corrente al debitore esecutato ed alla banca (terza pignorata), quest’ultima bloccherà qualsiasi prelievo dal conto corrente (esclusi gli addebiti automatici già scaduti e gli assegni emessi e già presentati per il pagamento): la banca (oppure Poste Italiane) dovrà poi rendere la dichiarazione del terzo ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, dichiarazione che andrà inviata al creditore procedente e al giudice adito, in cui dovrà essere specificata la consistenza del saldo di conto corrente intestato al debitore. Contestualmente al momento in cui verrà rilevato il saldo disponibile del conto corrente intestato al debitore, qualsiasi accredito verrà rifiutato con causale del tipo conto corrente beneficiario soggetto a pignoramento giudiziale o similia.

Qualora, nell’intervallo temporale che corre dalla data di notifica del pignoramento alla banca (oppure Poste Italiane) fino alla data di rilevamento del saldo di conto corrente del debitore da riportare nella dichiarazione del terzo pignorato, ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, venissero accreditate somme in conto corrente (pensione, vendita terreno ereditato, o altro) queste verranno considerate pignorabili. In tale intervallo di tempo e fino al decreto di assegnazione del giudice, non potrà essere operato alcun prelievo se non, una tantum al mese e rivolgendosi ai funzionari di banca, l’importo della pensione accreditata fino ad un massimo del valore equivalente al triplo dell’assegno sociale.

Insomma, nella fattispecie, se l’importo della vendita del terreno ereditato (cinquemila euro), verrà accreditato sul conto corrente del debitore nel periodo intercorrente fra la data di notifica del pignoramento e quella di notifica della dichiarazione del terzo al creditore procedente e al giudice dell’esecuzione giudicante, la somma verrà integralmente assegnata al creditore procedente.

Prima della notifica del pignoramento e dopo la data di emissione del decreto di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, il debitore potrà prelevare l’importo accreditato per evitare ulteriori eventuali azioni esecutive avviate dal creditore insoddisfatto.

Sarà buona pratica prelevare in contanti, con importi frazionati che andranno spesi o depositati in un conto corrente riferibile a persona di fiducia, preferibilmente non un familiare.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

15 Ottobre 2021 · Ludmilla Karadzic

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)