Accordo prematrimoniale su casa coniugale


Assegnazione casa coniugale, separazione personale dei coniugi e divorzio





Come posso procedere per assicurare al mio futuro coniuge che in caso di separazione spetterà a lui restare nella casa di sua proprietà?

Se ciò non è possibile in Italia, è possibile sposarsi in Spagna o in altro paese europeo per avere un accordo prematrimoniale? Se si, come.

Il nostro ordinamento giuridico, con l’articolo 160 del codice civile, prevede che gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

Basti pensare che anche in caso di accordo di separazione (intervenuto dopo il matrimonio in occasione della decisione consensuale dei coniugi), i giudici omologanti ed il Pubblico ministero potranno apportare modifiche finalizzati a rispettare gli interessi protetti dalla normativa vigente (Cassazione 5829/1998 e 2270/1993).

In presenza, ad esempio, di figli minori affidati al coniuge non proprietario della casa coniugale, ed in assenza di altre equivalenti possibili soluzioni abitative, il coniuge non affidatario, anche se proprietario dell’immobile dove risiede la famiglia, sarà costretto, comunque, a traslocare.

Non conosciamo la giurisprudenza europea sul tema, ma possiamo senz’altro anticipare che un qualsiasi patto prematrimoniale sottoscritto all’estero (non solo in Europa) dai promessi sposi, ove fosse consentito nel paese di celebrazione del matrimonio, potrebbe essere valido in Italia, senza necessità di omologazione da parte del tribunale territorialmente competente, esclusivamente nei confronti di cittadini di quel paese residenti in Italia.

Per gli altri (in particolare per i cittadini italiani) sarebbe sempre necessaria l’omologazione giudiziaria del patto prematrimoniale, che sicuramente sarebbe negata in presenza di una clausola come quella ipotizzata nel quesito, qualora al tempo della decisione di separarsi si fosse in presenza, di figli minori affidati al coniuge non affidatario proprietario dell’immobile, ed in assenza di altre equivalenti possibili soluzioni abitative.

Questo, senza considerare che, naturalmente, in occasione della richiesta di omologazione del patto prematrimoniale stipulato all’estero, il/la promesso/a sposo/a oggi consenziente, ma domani svantaggiato/a dal patto sottoscritto, si opporrebbe pregiudizialmente (e con successo scontato) all’omologazione giudiziale.

14 Giugno 2020 · Carla Benvenuto


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