Accordo transattivo e pagamento debito a saldo stralcio con piano di rientro rateale – L’importanza di fare riferimento, nella liberatoria, al debito residuo rinunciato


Accordo a saldo stralcio e debito rinunciato, accordo transattivo a saldo stralcio





Avrei da chiederVi alcuni chiarimenti: ho raggiunto un accordo con banca IFIS (che ha acquistato i debiti che avevo dalla banca originaria) che ha accettato la mia proposta di pagamento di tre diversi finanziamenti.

1) totale debito 2.000 euro totale proposto 1.200
2) totale debito 5.000 euro totale proposto 3.500
3) totale debito 50.000 euro totale proposto 35.000.

La banca ha accettato il pagamento delle somme proposte in pagamenti rateali che finirò di pagare tra 20 anni.

Ovviamente mi è stato detto che al termine pagherò in totale 39.700 e che gli interessi sarannno bloccati e non avrò nessun problema se, ovvio, rispetterò il pagamento.

Nell’accettazione dell’accordo da parte di Banca IFIS viene specificato che verrà rilasciata quietanza liberatoria al termine del pagamento di ogni posizione. Il primo tra 1 anno circa, il secondo tra 4 e il terzo tra vent’anni.

Perchè io non abbia problemi e qualcuno venga a chiedermi la differenza tra quanto originariamente dovuto e quanto effettivamente pagato, come dev’essere la liberatoria perchè io possa essere tutelato?

Vi chiedo questo perchè un mio conoscente, che 4 anni fa prese accordi per un saldo a stralcio di 4.000 euro su un debito di 5.000 euro e ora dopo 4 anni viene contattato dal recupero crediti che gli ha chiesto 1.000 euro restanti. Lui probabilmente non trova la liberatoria, ma, nel caso la trovasse, potrebbe opporsi al pagamento di 1.000 euro che gli chiedono?

La società cessionaria del credito dovrebbe dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto, per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

Pertanto, è importante che nell’accordo transattivo stipulato si faccia riferimento all’articolo 1236 del codice civile con il quale il creditore rinuncia, nella fattispecie, ai 17 mila e 300 euro di differenza fra il credito nominale ed il rimborso pattuito con l’accordo transattivo: altrimenti, fra vent’anni lei rischierà di risultare censito in CRIF, CR Bankitalia, e chissà dove, con un debito residuo di 17 mila e 300 euro, invece che con una posizione debitoria completamente estinta.

4 Luglio 2018 · Simonetta Folliero

Grazie per la risposta precedente. A tal proposito vorrei dirvi che nell’accordo non fanno riferimento a quell’articolo ma mi hanno detto che specificheranno nella liberatoria la rinuncia alla differenza, una volta che avrò regolarmente pagato l’importo proposto con il saldo a stralcio, perchè se io non pagassi regolarmente loro contesterebbero tutto l’importo originario e non quello accordato.

Ma, supponendo che non venga dichiarato, io rischio “solo” di restare iscritta nella crif, experian ecc.?

Non quindi di dover pagare altri soldi. Il debito sarebbe di fatto estinto e nessuno può pretendere nient’altro se ho in mano la liberatoria è corretto? Grazie mille

La conseguenza del mancato esplicito riferimento alla rinuncia del debito residuale ex articolo 1236 del codice civile comporta, inevitabilmente, l’impossibilità di ottenere nei termini (tre anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo) la cancellazione della propria posizione. E’ già capitato a molti per quel che attiene la CR Di Banca d’Italia, ove è rimasta censita per un altro triennio l’annotazione di rimborso effettuato dal debitore solo parzialmente (si veda in proposito questo articolo)

4 Luglio 2018 · Ornella De Bellis


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