Accordo in rateizzazione a cambiali o decreto ingiuntivo – Che fare?


Purtroppo siamo spesso chiamati a prendere decisioni in situazioni difficili, che non offrono risposte schematiche.





Nel 2008 ho stipulato un contratto di finanziamento, ho pagato regolarmente per 5 anni, ma 2 anni fa ho perso entrambi i lavori, finita anche la mobilità non sono piu’ riuscita a pagare.

Attualmente sono disoccupata, faccio lavori occasionali. Per un anno le rate sono state pagate dall’ assicurazione, intervenuta’ proprio perche’ risulto licenziata, ma da un anno non pago più.

E’ arrivata di recente la lettera di uno studio legale di Pinerolo che mi ha fatto fatto sapere che presto provvederanno al decreto ingiuntivo, oppure mi hanno proposto le seguente soluzioni: saldo a stralcio del 70% dell’importo pari a 19 mila euro, oppure rateizzazione con cambiali: 1000 euro subito, 3 anni di cambiali da euro 100 e maxi cambiale finale da eventualmente rateizzare di nuovo fra 3 anni.

Aggiungo che nel finanziamento c’e’ un garante e che io oltre della casa in cui vivo ne possiedo un’altra, che e’ in affito e con il cui importo riesco a vivere. Non posso avere 19.000 euro per l ‘accordo a stralcio e ho letto che le cambiali non sono la soluzione migliore, come posso dunque comportarmi?

Il totale da pagare del debito e’ di 27 mila euro …

Purtroppo siamo spesso chiamati a prendere decisioni in situazioni difficili, che non offrono risposte schematiche. Esistono spesso problemi con vincoli che presentano molteplici sfumature di grigio e le cui soluzioni non possono rispondere a canoni precisi e predeterminati.

Vero è che meglio non chiudere transazioni stragiudiziali, relative a posizioni derivanti da crediti non rimborsati, sottoscrivendo cambiali: questo perchè il debitore non potrà più opporre al creditore eventuali eccezioni relative alla regolarità del contratto di prestito e degli interessi applicati, compresi quelli di mora. Inoltre, cosa importantissima, con le cambiali rimaste impagate il creditore potrà procedere immediatamente all’azione esecutiva notificando il precetto al debitore, senza dover chiedere un decreto ingiuntivo al giudice.

Ma è anche vero che a fronte di azioni giudiziali che possono portare all’aggressione di beni del debitore (prima e seconda casa) e laddove non c’è possibilità di recuperare a breve il capitale necessario per poter aderire ad un’offerta del creditore di soluzione transattiva a saldo stralcio, l’unica soluzione percorribile è quella di aderire ad un piano di rientro cambializzato.

Ciò detto, è tuttavia evidente che una soluzione di questo tipo ha senso solo se si sottoscrive un piano di rientro effettivamente sostenibile nel tempo: altrimenti si corre il rischio di accollarsi solo gli aspetti negativi della cambializzazione: se dopo alcune rate si sospendono i pagamenti si ritorna al punto di partenza, portandosi dietro le conseguenze negative che derivano dall’aver offerto al creditore una strategia rapida ed efficace per avviare l’escussione coattiva.

Confidando sulla circostanza che, nella fase stragiudiziale, quasi mai il creditore (e soprattutto le società di recupero crediti nonché gli studi legali che sono ormai pesantemente entrati nel business) è disposto ad accollarsi le spese per le preventive visure necessarie a verificare la consistenza effettiva dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento, il suggerimento è quello di provare a portare ad almeno il 30-40% l’abbattimento dell’importo dovuto.

Potrebbe essere utile e proficuo, in un simile scenario, affidare, con mandato ben circoscritto, la trattativa ad un professionista, il quale, non essendo psicologicamente coinvolto nella questione ed avendo capacità ed esperienza di mediazione, potrebbe portare a casa un risultato sensibilmente migliore di quello perseguibile dal debitore.

21 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis


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