Accordarmi con mio fratello prima della successione – E’ possibile?


Eredità e successione, rinuncia eredità

Mia madre, novantacinque anni, sta vivendo gli ultimi giorni della sua vita: mio padre è morto dieci anni fa e io ho un fratello con cui i rapporti non sono dei migliori.

Mia madre vive nella sua villa di famiglia, e possiede alcuni conti correnti con una discreta somma.

Io purtroppo, la pecora nera della famiglia, vivo in affitto e sono separato, e lavoro precariamente.

Mio fratello invece, è sposato e vive in un’abitazione di sua proprietà, con un lavoro proficuo.

Non siamo mai andati d’accordo, e a parte qualche riavvicinamento i rapporti non sono mai stati idilliaci.

Ora, io so che non mi darebbe vita facile dopo la morte di mia madre: io ho bisogno della casa per viverci (non riesco più a sostenere i canoni di locazione) e sono disposto a rinunciare al resto dell’eredità.

Per evitar problemi futuri, potrei proporgli un accordo scritto, in cui mi impegno a lasciargli tutto il resto dell’eredità per rimanere in possesso soltanto della villa familiare?

So che solo così accetterebbe.

Secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo che si è aperta la successione ereditaria, i potenziali eredi possono rinunciare o accettare l’eredità o le quote ad essi destinati, eventualmente poi cedendo i beni o i diritti ricevuti.

Al contrario, si configurerebbe un istituto chiamato dalla legge patto successorio, assolutamente vietato.

Secondo l’articolo 458 del codice civile, infatti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi .

Nel caso da lei descritto si configurerebbe una patto rinunciativo (esempio: mi accordo con Tizio a rinunciare alla eredità di mia nonna prima ancora che essa sia morta).

In questo caso, la successione ereditaria non si è ancora aperta: se nonostante ciò, decidiamo di rinunciare ai futuri ed eventuali diritti ereditari, questo atto non ha alcun valore.

Anche la Corte di Cassazione, su questo tema, con la sentenza 24291/15, ha chiarito che il divieto ex art. 458 c.c. colpisce qualsiasi convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, modificazione, trasmissione o estinzione di diritti legati ad una successione non ancora aperta, convenzione per effetto della quale il titolare di tali diritti si obblighi a disporre per testamento dei propri beni in un determinato modo. Il legislatore vuole che ogni soggetto sia libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte, senza essere vincolato a disporne in un determinato modo quale controprestazione dovuta per effetto di un patto negoziale.

Unico tentativo d’uscita, dunque, è far leva sul buon senso di suo fratello e, magari, accordarsi a successione avvenuta, magari con una controprestazione economica in cambio del diritto abitativo.

23 Gennaio 2018 · Andrea Ricciardi

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