Accettazione con beneficio di inventario – prescrizione debiti non soddisfatti


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Se accettassi l’eredità di mio padre con beneficio di inventario e, dopo l’inventario, i debiti risultassero essere superiori ai beni, i creditori di mio padre non potrebbero rivalersi sui miei beni.

Ci sarebbe però una parte di debito residuo che non potrebbe essere soddisfatto. In tal caso, esistono dei termini, a partire dalla pubblicazione dell’inventario, entro i quali il debito residuo andrebbe prescritto?

Oppure, se i creditori (nella fattispecie equitalia) continuassero a inviare solleciti di pagamento, il debito residuo non andrebbe in prescrizione?

Se il debito residuo non andasse in prescrizione, i miei figli lo erediterebbero a loro volta alla mia morte?

Parliamo di prescrizione per i debiti del defunto: nel peggiore dei casi essa interviene decorsi 10 anni dal decesso, supponendo risulti notificata al defunto una diffida e messa in mora proprio il giorno del decesso.

In questo decennio (astrazione limite), la richiesta di saldare il debito del defunto potrebbe essere presentata sicuramente alla figlia, erede del defunto.

In caso di premorienza della figlia al nipote ancora minorenne (faccia gli scongiuri), per evitare il rischio che il creditore possa esigere dal nipote minorenne (erede della figlia del debitore) il credito vantato nei confronti del nonno, il nipote dovrebbe accettare l’eredità della madre con beneficio di inventario.

E’ anche evidente che nel decennio, i creditori (nella fattispecie Agenzia delle Entrate Riscossione) possano validamente interrompere i termini di prescrizione, per cui il credito diventerebbe riscuotibile fino alla settima generazione fino a quando, cioè, qualcuno non rinuncia inseme, eventualmente, ai propri eredi maggiorenni, interrompendo così la catena di trasmissibilità dei debiti dell’ascendente.

28 Gennaio 2019 · Lilla De Angelis


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