Accesso alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti da parte di un cittadino


Dichiarazione dei redditi





Diversi anni fa tramite i Comuni, o tramite l’agenzia delle Entrate (On line) era possibile accedere e visionare gli elenchi nominativi dei contribuenti che avevano presentato la dichiarazione dei redditi. Domanda: allo stato attuale, e in che modalità sarebbe possibile accedere agli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi?

Vorrei sapere quanto ha dichiarato il sig xxx yyy: nell’anno 2018 e’ possibile?

Molta acqua è passata da allora sotto i ponti, tanto è vero che è stata creata un’Autorità per la tutela dei dati personali: oggi, la materia è regolata dall’articolo 69 (pubblicazione degli elenchi dei contribuenti) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 600/1973 di cui si riporta, di seguito, il contenuto, che lascia ben poco spazio alla curiosità altrui.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile é stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a cinquemila euro e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 25 mila euro.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun comune, due elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: l’elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e l’elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma precedente.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

In pratica, deve presentare domanda di accesso agli atti al Comune di residenza e spiegare per quale legittimo interesse intende prendere visione degli elenchi dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o dei contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a cinquemila euro e al 20% del reddito dichiarato. In nessun caso potrà, invece, accedere alla dichiarazione dei redditi relativa ad un qualsiasi contribuente.

20 Settembre 2019 · Giorgio Valli


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