Accertamento fiscale a carico del defunto - ulteriori chiarimenti
Nei giorni scorsi è stata recapitata all'indirizzo del defunto, un accertamento fiscale in merito alla vendita di terreno agricolo non edificabile, che il predetto aveva effettuato nel 2013 a favore di ‘Terzò acquirente. Nell'accertamento fiscale, l'Ag. delle Entrate ritiene che la vendita del terreno sia stata effettuata ad un prezzo al Mq. inferiore rispetto alla media della zona, pertanto richiede il pagamento della maggiore imposta calcolata per differenza, tra ciò che loro quantificano e l'effettiva imposta pagata dal compratore. Faccio presente che nell'atto di vendita è presente una clausola secondo la quale ‘Le imposte e le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali cedono a carico della parte acquirente ’. Il plico contenente l'accertamento a nome del defunto, è stato ritirato c/o le poste dalle due figlie che si sono costituite eredi per poterlo acquisire. Per completezza riferisco che nel 2013 (quando il de cuius era ancora in vita) ...
E' nullo l'avviso d'accertamento non notificato collettivamente agli eredi presso l'ultima dimora del de cuius. L'atto tributario intestato al defunto non può essere direttamente notificato agli eredi che non hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. In difetto della comunicazione, l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento devono essere notificati, a pena di nullità, agli eredi “collettivamente e impersonalmente” presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto. Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla CTR della Puglia, con sentenza 2100/22/14, la quale è stata chiamata ad esprimersi sulla corretta notifica degli atti agli eredi di un contribuente deceduto. Secondo quanto disposto dalla pronuncia in esame, se l'avviso di accertamento è intestato direttamente al de cuius, anziché collettivamente e impersonalmente agli eredi, la notifica effettuata a uno degli eredi è insanabilmente nulla. Come noto, da un punto di vista giuridico, per le obbligazioni di carattere tributario gli ...
Accertamento fiscale » La notifica è valida anche se la firma è illeggibile
La notifica di un accertamento fiscale immediatamente esecutivo è considerata valida anche se la firma sulla ricevuta della raccomandata a/r è illeggibile. Ciò, fino alla querela di falso. Anche se l'avviso di ricevimento sulla raccomandata, con la quale l'agente della riscossione dimostra l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento, riporta una firma illegittima, la notifica è considerata legittima fino alla querela di falso. Questo, in sintesi, l'orientamento della Cassazione espresso con sentenza 9337/14. A parere degli Ermellini, infatti, è sufficiente la semplice attestazione del postino, che è pubblico ufficiale, a dare piena prova al fatto che la notifica sia avvenuta correttamente alla persona indicata nell'accertamento fiscale. Il contribuente, il quale voglia contestare la legittimità dell'atto, non può farlo con una semplice impugnazione dell'atto notificato, ma deve presentare una querela di falso. Pertanto, è legittima la consegna mezzo posta dell'avviso di accertamento fiscale anche se è illeggibile la firma apposta sull'avviso di ricevimento ...