Accantonamento quinto retribuzione mensile su (arbitraria) disposizione dell’Ufficio del personale






Ho ricevuto comunicazione dal responsabile gestione del personale dipendente che ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 ed alla verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4 del decreto legislativo 50/2016 avendo delle cartelle non pagate, in attesa di eventuale decreto di pignoramento che dovrà essere emesso dall’agenzia, questo ufficio ha operato in accantonamento la ritenuta di un quinto dello stipendio.

Sono a chiedere se l’amministrazione possa agire senza il relativo decreto di pignoramento. Nella stessa giornata ho presentato nelle modalità richieste, l’adesione alla rottamazione ter e inviato mail all’amministrazione:

Facendo seguito alla Sua comunicazione, con la presente sono a comunicarLe di aver anticipato i tempi dell’invio della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata “rottamazione Ter “ a Riscossione Sicilia S.p.A come da allegati.

Come a Sua conoscenza, la sola richiesta di adesione produce alcuni effetti tra i quali:

• Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
• non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
• non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
• il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Poiché il suo ufficio ha operato in accantonamento la ritenuta di un quinto della retribuzione mensile (682,00 €) su un eventuale Decreto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito di quanto su esposto, La invito cortesemente all’annullamento della procedura avviata, nonché la restituzione e l’accredito della relativa trattenuta.

In attesa di leggerla in merito nei tempi brevi,

Come è noto, in base all’articolo 48 bis del dpr 602/1973, le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Quindi stiamo parlando di pagamenti di importo superiore alla soglia di cinquemila euro che devono essere bloccati e non di accantonamenti in previsione di un ordine di pagamento (da parte di Agenzia Entrate Riscossione) di là da venire ex articolo 72 bis del dpr 602/1973. A meno che l’Amministrazione presso cui lavora non abbia inteso estendere l’applicazione dell’articolo 48 bis del dpr 602/1973 ai pagamenti frazionati, cioè alle retribuzioni mensili derivanti da rapporto di lavoro che, nel tempo, superano – naturalmente – la soglia fissata per legge e per evitare il conseguente ed illegittimo blocco dello stipendio abbia pensato bene di procedere con l’accantonamento del quinto.

Quanto sopra, indipendentemente dai benefici conseguenti all’intervenuta richiesta di adesione alla cosiddetta rottamazione ter.

Insomma, la procedura adottata dal responsabile della gestione del personale dipendente è assai anomala, con una interpretazione estensiva, quanto arbitraria, della normativa vigente e sembra esclusivamente punitiva. Per dirla tutta, l’azione intrapresa pare sottintendere problemi di relazione fra dirigente e lavoratore (a meno che la questione non abbia avuto origine in occasione del pagamento della tredicesima mensilità, eventualmente pari o superiore ai cinquemila euro: epperò, a questo punto, tale pagamento avrebbe dovuto essere bloccato e non arbitrariamente convertito in un accantonamento del quinto).

Al suo posto, qualora l’atteggiamento ostile dell’ufficio del personale persistesse, mi preparerei a ricorrere giudizialmente nei confronti dell’Amministrazione, con il supporto legale di una organizzazione sindacale, accreditata o meno, presso la struttura ove presta servizio.

23 Dicembre 2018 · Marzia Ciunfrini


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