Accantonamento nonostante altro pignoramento dello stipendio in corso – Il datore di lavoro non vuole restituire gli importi accantonati dopo l’accodamento giudiziale della trattenuta


Il datore di lavoro deve sempre accantonare il 20% dello stipendio netto del debitore quando gli viene notificato un pignoramento verso terzi





La ditta per cui lavoro mi ha trattenuto un quinto dello stipendio quando avevo già una trattenuta in busta paga per pignoramento: i due pignoramenti, quello in corso e quello incombente, erano della stessa natura, cioè azionato da due finanziarie. Ora c’è stato un cambio di appalto e la giudice ha messo il pignoramento in coda. Ora la mia ditta non mi sta restituendo i soldi trattenuti. Cosa posso fare x riaverli. Tra l’ altro a parole della giudice non potevano neanche trattenerli.

Il datore di lavoro deve accantonare il 20% dello stipendio netto quando gli viene notificato un atto di pignoramento a carico del proprio dipendente debitore, come prevede l’articolo 546 del codice di procedura civile: solo il giudice può stabilire se il pignoramento azionato e quello in corso sono della medesima natura e decidere per l’attivazione della trattenuta appena il credito azionato con il pignoramento in corso sarà stato integralmente estinto.

La prima cosa da fare è inviare alla ditta una comunicazione con raccomandata AR con la quale il dipendente sottoposto ad azione esecutiva chiede formalmente la restituzione di quanto accantonato nelle precedenti buste paga.

In caso di esito negativo della richiesta, non resterà altro da fare che presentare ricorso al giudice dell’esecuzione, magari facendosi assistere nel contenzioso giudiziale dall’ufficio legale di un sindacato di categoria.

L’accantonamento, infatti, serve a soddisfare il creditore procedente, garantendogli la trattenuta applicata a partire dalla data di notifica dell’atto al terzo pignorato (il datore di lavoro): in caso di accodamento deciso dal giudice, l’accantonamento non ha alcuna ragion d’essere dal momento che, una volta soddisfatto il pignoramento in corso, il datore di lavoro potrà soddisfare con la trattenuta corrente, il creditore accodato senza interruzione alcuna.

24 Giugno 2023 · Ludmilla Karadzic


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