DOMANDA
Prima ancora della udienza per un pignoramento terzi riferita ad un prestito non pagato, il mio cedolino pensione riporta sulla voce somme accantonate l’importo di 350 euro e credo riferita a gennaio e febbraio (CORRENTE ANNO 2019). La mia pensione lorda è di 1870 euro. Chiedo gentilmente se tale somma, quindi 175 euro al mese, se tale è corrispondente alle norme attuali. Il conteggio viene fatto direttamente dall’INPS?
Sottolineo, anche se ciò non incide, che ho una trattenuta del quinto e già da anni una variazione del nucleo familiare di altre due persone. Il giudice potrebbe alleggerire tale trattenuta? A SUO INSIDACABILE GIUDIZIO tenendo conto di variabili varie?
RISPOSTA
Lei finge di sapere che qualsiasi personale esigenza familiare del debitore non può incidere sulla decisione che adotterà il giudice: poi, però, chiede se il giudice possa, a suo insindacabile giudizio, stabilire condizioni speciali a favore del debitore e, necessariamente, a detrimento degli interessi del creditore.
Se il giudice non si attenesse alle norme del codice civile, e delle leggi speciali che regolano il pignoramento della pensione, facendosi carico delle condizioni di difficoltà economica in cui versa il debitore, sicuramente il creditore avrebbe qualcosa da ridire.
Il pignoramento della sua pensione si tradurrà nel prelievo del 20% della pensione netta eccedente il minimo vitale (importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà). Ma, finché il giudice non firmerà il decreto di assegnazione, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è tenuto, in qualità di custode, ad accantonare quanto necessario per soddisfare il creditore, in base a quanto potrà successivamente decidere il giudice adito, a partire dalla data di notifica dell’atto di pignoramento al terzo (INPS).
Eventuali importi accantonati in eccedenza, le verranno tempestivamente restituiti: siffatta procedura serve anche ad evitare che, alla data dell’assegnazione, il debitore pignorato risulti eccessivamente penalizzato, considerando, come abbiamo accennato, che, in pratica, il prelievo deciso dal giudice parte, retroattivamente, dalla data di notifica dell’atto al terzo pignorato.
31 Gennaio 2021 - Giorgio Martini