Accantonamento della trattenuta stipendiale operata dal datore di lavoro senza la preventiva notifica al debitore dell’atto di pignoramento verso terzi – Ulteriori precisazioni

In udienza potrà prendere solo atto del dispositivo inerente l’entità della trattenuta stipendiale da assegnare al creditore e la durata del prelievo












Ad integrazione del mio precedente quesito, in merito alla comparizione, io vorrei esserci per effettuare eventuali mie rimostranze, e penso sia un mio diritto presenziare all’udienza. Come faccio a sapere la data se non mi é stato notificato il pignoramento?.

In udienza potrà esclusivamente prendere atto del dispositivo riguardante l’entità della trattenuta stipendiale da assegnare al creditore procedente e la durata del prelievo: eventuali rimostranze andranno canalizzate, con il supporto di un avvocato, al giudice dell’esecuzione del tribunale. Il debitore non potrà sicuramente esternare in udienza le proprie eventuali rimostranze.

E’ sicuramente suo diritto presenziare (ma non intervenire) all’udienza di assegnazione e per questo, ha la possibilità di eccepire, d’urgenza, tramite avvocato, l’omessa notifica dell’atto di pignoramento, anche prima che l’udienza stessa abbia luogo.

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30 Agosto 2022 · Ludmilla Karadzic