Abuso del diritto nell’azione esecutiva

Il creditore non può aggredire strumentalmente il patrimonio del proprio debitore: si tratta di un principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza


DOMANDA

Salve, dopo pignoramento infruttuoso su cc e accodamento presso INPSs in quanto pensione già pignorata da altro creditore, il creditore che ha ottenuto il pignoramento presso inps anche se accodato può successivamente rifare altro pignoramento per lo stesso credito oppure la pratica termina?

RISPOSTA

Se il creditore ritiene di ottenere una soddisfazione più rapida ed efficace del proprio credito attraverso un’altra azione esecutiva finalizzata all’espropriazione di altro bene fungibile del debitore, egli può sicuramente procedere. Ad esempio qualora ritenesse di di poter aggredire i risparmi accumularti nel tempo dal debitore con la propria pensione il creditore potrebbe tentare di aggredire nuovamente il conto corrente.

Si tenga presente che ogni azione esecutiva ha un costo che il creditore deve anticipare senza avere la sicurezza di poterlo addebitare successivamente al debitore.

Il codice civile, con l’articolo 2740 consente al creditore di rifarsi su tutti i beni del debitore: tale diritto non è, tuttavia, assoluto e incontra limiti basati sul corretto esercizio dell’azione esecutiva.

Infatti, il principio secondo il quale un creditore non può aggredire strumentalmente il patrimonio del proprio debitore è una consolidata espressione giurisprudenziale del divieto di abuso del diritto e del dovere di buona fede nell’esecuzione forzata.

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12 Maggio 2026