Divisione della casa in comproprietà fra coniugi poi separati o divorziati – Il diritto di abitazione assegnato al coniuge affidatario dei figli minori non deve influire nella determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge

L'assegnazione del godimento della casa familiare, in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e che, diversamente, si realizzerebbe un indebito arricchimento a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.

Nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, non può non considerarsi, invero, che, in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare - che perciò si estingue automaticamente - e il diritto dominicale sull'intero immobile, che rimane privo di vincoli.

In sede di valutazione economica del bene casa familiare, nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve, pertanto, influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge.

Così hanno deciso i giudici nell'ordinanza 33069/2018.

30 Dicembre 2018 · Lilla De Angelis


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