Corte Costituzionale – Illegittima la procedura di riscossione coattiva esattoriale laddove viene esclusa la possibilità di ricorso al giudice dell’esecuzione (ex articolo 615 codice procedura civile) qualora il credito azionato sia di natura erariale

Secondo l'articolo 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) del decreto del Presidente della Repubblica numero 602/1973, non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, quando il credito azionato sia derivante dal mancato pagamento delle imposte (Irpef, Ilor, Irap, Ires, IVA).

In pratica questo vuol dire che, qualora venga notificata una cartella esattoriale, originata dal mancato pagamento delle imposte, e se ne riscontri l'illegittimità dovuta ad intervenuta prescrizione, a decadenza dei termini o a vizio di notifica dell'avviso di accertamento sotteso, l'unica opposizione ammissibile è quella da esperire con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP).

Il che comporta, note le lungaggini che conducono alla pronuncia giudiziale almeno di sospensione degli atti esecutivi e, quindi, della riscossione, la certezza per il debitore esecutato di subire l'azione esecutiva promossa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e, dunque, il pignoramento degli immobili di proprietà, dello stipendio o della pensione, del conto corrente oppure l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo. L'azione esecutiva illegittima potrà essere successivamente annullata solo con ricorso (ex articolo 615 del codice di procedura civile) al giudice dell'esecuzione del Tribunale territorialmente competente per residenza anagrafica del debitore esecutato, ma nel frattempo quest'ultima ha la sola possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente prelevato dalla Pubblica Amministrazione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. Non sarebbe più equo, semplice e razionale dare la possibilità al presunto debitore di adire direttamente il Giudice dell'esecuzione per contestare la notifica di una cartella esattoriale, pur originata dal mancato pagamento delle imposte, qualora se ne ravvisi l'illegittimità riconducibile ad intervenuta prescrizione oppure a decadenza dei termini o a vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto?

Con la sentenza 114/2018, la Consulta è intervenuta sulla questione rilevando nella normativa vigente, una sostanziale menomazione del diritto di difesa derivante dalla limitazione dei casi in cui è ammessa l’opposizione all'esecuzione, poiché viene limitata e/o si impedisce la tutela del contribuente contro una determinata categoria di atti della pubblica amministrazione, per la disparità di trattamento tra contribuenti secondo che il debito riguardi, o meno, tributi, e per contrasto con il principio del giusto processo.

In altre parole, la Corte Costituzionale ha dichiarato la fondatezza delle questioni sollevate laddove venga resa concreta l'impossibilità di contestare innanzi al giudice dell'esecuzione il diritto del concessionario (ADER) di procedere alla riscossione, dovendo essere, invece, assicurata in ogni caso una risposta di giustizia tempestiva a chi si oppone alla riscossione coattiva.

Vedremo come terranno conto della sentenza appena commentata, il legislatore e la giurisprudenza della Corte di cassazione.

2 Giugno 2018 · Giorgio Valli




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