Distacco dell’utenza di energia elettrica e/o del gas » I diritti fondamentali dei consumatori: ecco dove i fornitori non possono arrivare

Distacco dell'utenza di energia elettrica e/o del gas » I diritti fondamentali dei consumatori: ecco dove i fornitori non possono arrivare

Qual è la prassi, in caso di morosità (del consumatore) per il pagamento di bollette di luce o gas, che il fornitore, o il distributore, di energia deve rispettare prima di procedere al distacco dell'utenza?

La crisi sta mettendo a dura prova i consumatori italiani, tanto che dai dati ufficiali diramati in merito, il numero delle utenze in morosità continua ad aumentare in maniera vertiginosa.

Ben diciotto milioni risultano essere gli utenti morosi in Italia a fine giugno 2015, dato a dir poco allarmante.

Oggigiorno, i pagamenti delle utenze domestiche sono dei problemi di ordinaria amministrazione, che possono diventare, però, dei veri e propri drammi, in caso d’imprevisti.

Subire il distacco dell'utenza, infatti, può diventare una vera e propria tragedia. In questi casi, il consumatore che tenta di porvi rimedio, può affrontare procedimenti piuttosto lunghi e tortuosi, una vera e propria odissea, per riottenere il riallaccio della fornitura.

Quando si tratta di distacco della fornitura luce o gas, però, c’è un iter che il fornitore deve rispettare, con una certa modalità e tempistiche.

Dunque, quali sono i limiti che i fornitori non devono oltrepassare quando si parla di distacco dell'utenza?

Quando una sospensione della fornitura può essere considerata illegittima?

A queste e ad altre domande risponderemo nel prosieguo dell'articolo.

Quando si rischia il distacco della fornitura di energia: diventare morosi

Quando si diventa morosi, ovvero inadempienti verso un fornitore di energia elettrica o gas: in pratica, quando il consumatore rischia il distacco dell'utenza?

La morosità, subentra nel momento in cui il pagamento della bolletta del gas o dell’energia elettrica avviene oltre il termine di scadenza.

Il gestore in questi casi può infatti richiedere al cliente una cifra aggiuntiva che viene elaborata aggiungendo il 3,5% per il periodo intercorso fra la scadenza della bolletta e l’avvenuto pagamento. Tale percentuale è fissata dalla Banca Centrale Europea, quindi è invariata per tutti i gestori della distribuzione di gas.

Oltre a questa percentuale al cliente può essere richiesto anche il pagamento delle spese postali sostenute dal gestore per l’invio del sollecito.

Nel momento in cui si registra la morosità da parte del cliente quest’ultimo riceverà da parte del fornitore una raccomandata che indica il termine ultimo del pagamento, le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento una volta saldata la somma, il termine previsto per la sospensione dell’erogazione del gas e i costi relativi alla sospensione e riattivazione.

Bisogna fare molta attenzione quando si parla di morosità in particolare a quali sono i casi in cui il fornitore non può assolutamente sospendere l'erogazione, che sono riassumili in tutte quelle eventualità non imputabili al consumatore (mancata forma del contratto, mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento, mancata ricezione del sollecito via raccomandata, cause non indicate nel contratto e soprattutto la sospensione non può essere effettuata nei giorni festivi).

Il fornitore può invece sospendere il servizio senza preavviso per accertata frode nell0utilizzo del gas o dell’energia, manomissione del contatore e utilizzo degli impianti inappropriato.

Inoltre, è importante tenere in considerazione il fatto che, in caso di gestore multifornitura (ossia fornitore che eroga sia gas che luce) non possono essere sospese forniture che non fanno riferimento alla morosità in corso.

Ad esempio se la bolletta non pagata è quella relativa al gas non può essere sospesa la fornitura dell’energia elettrica e viceversa.

Le regole generali che il fornitore di energia deve rispettare prima di procedere ad un distacco dell'utenza di luce e gas

Qual è la procedura legittima che consente l’interruzione della fornitura di energia per quanto riguarda i morosi di bollette elettriche e del gas: ecco fino a che punto si possono spingere i fornitori.

Le modalità con cui il gestore può procedere al distacco della fornitura elettrica o di gas per morosità, per una bolletta pagata in ritardo, sono regolamentate dalle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora.

Le regole, riguardano per esempio l’obbligo dei gestori di inviare una raccomandata di messa in mora al cliente ritardatario prima di procedere al distacco della fornitura e di sollecitare e intimare il pagamento entro il termine di 20 giorni.

Pertanto, se si e' in ritardo col pagamento della bolletta, si riceve una raccomandata di messa in mora e si ha tempo 20 giorni per regolarizzare la fattura.

Se non si procede al pagamento, trascorsi altri 3 giorni il venditore effettua la richiesta di sospensione della fornitura che per l’energia elettrica e' immediata grazie ai contatori elettronici mentre per il gas il distacco avviene tramite apposizione dei sigilli sul misuratore del cliente moroso.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, oltre alla sospensione della fornitura, e' possibile per il gestore imporre una riduzione della potenza erogata. Questo e' possibile grazie ai contatori di nuova generazione, che possono essere telecomandati.

In questi casi il cliente finale si vedrà saltare continuamente l’interruttore della luce, e solo in caso di persistente morosita' e' possibile procedere al distacco dell’utenza da remoto.

Quando invece la fornitura non può essere cessata per morosità?

La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non e' stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento e' stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l’importo da pagare e' inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore.

In questo caso, infatti, il venditore e' tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità.

Niente più distacchi di energia per morosità se prima non è inviata una raccomandata e non si risponde al reclamo del consumatore

Non si può procedere a distacchi di energia per morosità se prima la società fornitrice non invia una raccomandata e/o non risponde al reclamo del consumatore.

Nel caso di bollette non pagate, la società fornitrice non può sospendere la fornitura senza prima aver inviato una raccomandata al cliente: la comunicazione deve contenere la messa in mora, assieme alla nuova data di pagamento, ed alla data a partire dalla quale potrà essere distaccato il servizio (che non potrà essere mai cessato prima che siano trascorsi 3 giorni dal termine per il versamento).

La procedura è obbligatoria per tutte le insolvenze, comprese le ipotesi in cui il cliente sia stato già messo in mora per una precedente fattura non saldata: queste regole servono a risolvere i casi, abbastanza frequenti, di mancati pagamenti per bollette non recapitate da Poste Italiane, o consegnate fuori tempo utile.

In tutte le casistiche, poi, concernenti conguagli ed importi anomali, i gestori hanno l’obbligo di rispondere ai reclami scritti del cliente, prima di distaccare.

Le tempistiche a cui devono attenersi le società fornitrici di energia elettrica e gas prima di procedere al distacco dell'utenza

Quali sono le tempistiche a cui devono attenersi le società fornitrici di energia elettrica e gas prima di procedere al distacco dell'utenza?

Le regole in materia di morosità in bolletta, prevedono tempistiche certe, congrue e documentate, per la determinazione del termine ultimo di pagamento, dopo l’avviso della costituzione in mora, nonché per il successivo avviso di distacco fornitura, nel caso in cui l’utente prolungasse la propria morosità in bolletta.

In particolare, se il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore è tenuto a inviare l’avviso di costituzione in mora tramite lettera raccomandata dove la data di emissione dovrà essere chiara e ben evidente, che specifichi il termine ultimo di pagamento, il quale non potrà essere:

  • inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata da parte del venditore;
  • inferiore a 15 giorni dall’invio della raccomandata da parte del venditore.

Questa lettera, inoltre, dovrà precisare:

  • le modalità con cui il cliente dovrà comunicare al venditore l’avvenuto pagamento (telefono, fax, mail, ecc.);
  • il termine oltre cui, se il cliente non pagasse, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura.

A partire da questa data, l’utente potrà disporre di almeno 20 giorni per regolarizzare la propria situazione; di seguito il fornitore dovrà aspettare ancora altri 3 giorni per poi poter effettuare la richiesta di sospensione.

Eventualmente, se il cliente continua senza pagare e le condizioni tecniche del contatore lo permettono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà diminuita al 15% della potenza disponibile (solitamente i contratti residenziali prevedono una potenza contrattuale massima di 3 kW). Questa procedura consente l’utilizzo minimo di alcune apparecchiature elettriche.

Se, dopo 15 giorni di riduzione della potenza, il cliente continua a non pagare, la fornitura verrà sospesa.

Gli indennizzi a cui il consumatore ha diritto se vengono infrante le regole per il distacco della fornitura di energia

Se il fornitore non rispetta le regole elencate nei paragrafi precedenti, il cliente/consumatore ha diritto a degli specifici indennizzi: vediamo quali.

Qualora le tempistiche non venissero rispettate da parte dei fornitori, i clienti hanno diritto a ricevere automaticamente degli indennizzi accreditati direttamente in bolletta.

In particolare, nel caso in cui il fornitore proceda alla sospensione del servizio senza aver inviato al cliente la comunicazione della costituzione di morosità, dovrà corrispondergli un indennizzo pari a 30 euro.

Se la raccomandata fosse stata correttamente inviata, ma il fornitore abbia proceduto alla sospensione della fornitura senza rispettare le tempistiche previste, l’indennizzo da corrispondere al cliente sarà di 20 euro.

In entrambe le situazioni, comunque, al cliente non sarà mai richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura luce e/o gas.

Dunque, ricapitolando, gli indennizzi previsti sono di:

  • 30 Euro, per la sospensione della fornitura per morosità senza invio della raccomandata di messa in mora;
  • 20 Euro, per distacco dell’utenza senza il rispetto dei tempi previsti, pur in presenza di raccomandata di costituzione in mora.

Come farsi riattivare la fornitura di energia dopo l'avvenuto distacco dell'utenza

Quando ormai il distacco dell'utenza è già avvenuto, bisogna correre ai ripari: ecco come farsi riattivare la fornitura di energia.

Se la nostra fornitura di energia elettrica o gas è stata sospesa per morosità per poterla riattivare bisogna per prima cosa procedere al pagamento delle somme dovute.

E’ da considerare che la sospensione può avvenire attraverso la chiusura dell’utenza nella sua totalità o attraverso la riduzione della potenza della fornitura del 15%.

Questa differenza viene applicata dal gestore in caso le condizioni tecniche lo consentano e in caso tale evenienza sia contemplata dal contratto.

Una volta pagato è opportuno comunicare tempestivamente l’avvenuto pagamento al gestore attraverso i canali dedicata, nella maggior parte dei casi dei numeri telefonici dedicati ai quali dettare gli estremi del pagamento.

Anche in questo caso bisogna fare attenzione: se il pagamento avviene nei giorni festivi, eventualità sempre più comune viste le possibilità di pagare online, tali giorni non verranno inclusi nel conteggio.

Come tentare di non incorrere nella morosità: la rateizzazione delle bollette e la domiciliazione bancaria delle utenze

Vi spieghiamo come tentare di non incorrere nella morosità grazie alla rateizzazione delle bollette e alla domiciliazione bancaria delle utenze.

La disattivazione dell’utenza si può evitare, quando i pagamenti sono dovuti, grazie alla rateizzazione: tuttavia, essendovi tempistiche molto brevi anche per richiedere il saldo in più tranche, anche questo diritto viene vanificato, nella pratica.

Fortunatamente, grazie a una nuova circolare dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, è previsto un allungamento dei tempi per il pagamento a rate, ed una semplificazione delle procedure: infatti, la rateizzazione potrà essere chiesta entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta, quindi entro 30 giorni dall'emissione della fattura, anziché entro 20, come previsto sinora.

Questa proroga vale anche nei casi di fatture a conguaglio, o di addebito di consumi non registrati dal contatore, per malfunzionamenti non causati dall'utente.

Un' altra ottima soluzione per evitare di non pagare le bollette è sicuramente quella di ricorrere alla domiciliazione bancaria che permette di legare il proprio conto corrente all'utenza e che automaticamente addebita le somme entro la scadenza indicata in bolletta.

Molti sono i gestori che si affidano a questa metodologia di pagamento per proporre offerte esclusive e vantaggiose ai clienti.

Con alcune offerte infatti, come le tariffe web della luce, il pagamento tramite RID è l’unico canale disponibile, e la bolletta arriva tramite e-mail in formato pdf.

Si tratta di un servizio comodissimo, che permette di risparmiare tempo e denaro perché non c’è bisogno di recarsi in banca o in posta e fare la coda.

19 Agosto 2015 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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6 risposte a “Distacco dell’utenza di energia elettrica e/o del gas » I diritti fondamentali dei consumatori: ecco dove i fornitori non possono arrivare”

  1. Anto Modena ha detto:

    Il problema è che quando facciamo ratealizzare una bolletta le rate vengono aggiunte (due alla volta) alle bollette successive.Nel caso specifico quest ultima ha già sopra due rate di una bolletta precedente.Se un povero cristo non riesce a pagare una bolletta da 700 euro come pensano che riesca a far fronte ad una da 989? E ovviamente una bolletta con già delle rate non è più ratealizzabile. Altri gestori tengono le rate a parte, Enel no.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Comprendo. Anche rinunciando consapevolmente al mercato tutelato, l’unica opzione che residua, per evitare (o almeno posporre) il distacco, è allora quella di provare a cambiare il fornitore.

  2. Anto Modena ha detto:

    Sono anni ormai che mia mamma riceve delle bollette luce salatissime e ora siamo arrivati al punto che pagare è diventato un agonia. Mia mamma percepisce poco più di 500 euro di pensione (reversibilità di mio papà ) e vivono in 5 sotto un tetto. E per fare un esempio l’ultima bolletta scaduta il 26/04/2016 compresa di rate precedenti è di 989,00 euro. Come posso fare per evitare il distacco?io che abito lontana e ho problemi sul lavoro non riesco ad avere sempre insieme tutta la cifra necessaria. Si può pagare un acconto per evitare il distacco?Ormai siamo alla disperazione.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La problematica da lei segnalata deriva dalla cattiva prassi, adottata dalle società fornitrici di energia, di non effettuare regolarmente la lettura effettiva dei consumi prima della fatturazione. Il che può comportare un indebito anticipo del corrispettivo dovuto oppure, come nel suo caso, fatturazioni esorbitanti quando al cliente, per lunghi periodi, vengono addebitati consumi presunti inferiori a quelli effettivi.

      Sua madre ha diritto alla dilazione del pagamento della bolletta riferita ai consumi effettivi. Per ottenerla, bisogna contattare il call center della società che eroga energia elettrica e, in caso di diniego alla rateizzazione richiesta, rivolgersi ad una associazione di consumatori presente sul territorio in cui sua madre vive.

  3. beppe666 ha detto:

    Buongiorno
    Ho cambiato recentemente gestore fornitura gas (Da Eni a Iren ) ora mi contatta Eni dicendo che essendo uscito dal mercato tutelato e siccome devono cambiare il contatore queste spese saranno a carico mio come stanno effettivamente le cose ? E ancora ho delle bollette arretrate con Eni mi dicono che mi faranno pagare le bollette (arretrate di Eni) tramite il nuovo gestore (Iren) con la dicitura cmro possono farlo ? ho letto di una sentenza del tribunale della lombardia che ha annullato il procedimento cmro come stanno le cose grazie resto in attesa di un vostro consiglio .
    P.s il passaggio è stato reso effettivo dal 1 Marzo 2016

    • La possibilità di poter cambiare fornitore del gas non significa che le morosità pregresse non debbano essere pagate. Le spese derivanti da inadempienze contrattuali (intervento ITALGAS sull’impianto e successivo ripristino) sono a carico del cliente moroso.

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