I soggetti che possono fruire dei permessi ex legge 104 per assistere il disabile in situazione di gravità
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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La normativa vigente riconosce al coniuge convivente con il soggetto portatore di handicap, in situazione di gravità, il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro.
In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, può fruire del periodo di congedo riservato al coniuge nell'ordine:
- il padre o la madre, anche adottivi, del disabile;
- uno dei figli del disabile con lui convivente;
- uno dei fratelli o sorelle del disabile con lui convivente.
Tuttavia, i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
- il figlio portatore di handicap non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio portatore di handicap non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio portatore di handicap abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Anche al fine di garantire una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, la Corte Costituzionale ha incluso nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l'affine, entro il terzo grado, convivente con il portatore di handicap, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.
Resta pertanto escluso dal diritto a fruire del congedo il convivente more uxorio del portatore di handicap.
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