La pensione di reversibilità e la pensione indiretta – I superstiti che ne hanno diritto

Pensione di reversibilità e pensione indiretta ai superstiti - Di cosa si tratta

In caso di morte del titolare di pensione (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e invalidità), nasce il diritto alla reversibilità per alcuni familiari superstiti che individueremo più precisamente nel prosieguo dell'articolo.

Anche i superstiti del lavoratore deceduto e non ancora pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità, che assume però la denominazione di pensione indiretta.

Tuttavia è necessario che il lavoratore deceduto abbia maturato complessivamente 15 anni di contribuzione; oppure 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile.

In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità (una tantum) per morte rapportata all'ammontare dei contributi versati. Il diritto all'indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione.

Sono esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell’iscritto all'ente di previdenza.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per il coniuge (anche separato) superstite

Il coniuge superstite (anche separato) cessa dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto se passa a nuove nozze.

Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico previsto per i superstiti. In particolare, in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.

Per le pensioni aventi decorrenza 1° gennaio 2012 è prevista una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto ad un’età del pensionato superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni; il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni.

L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Nel caso in cui sia presente anche un figlio avente diritto l'importo sale all'80%. Si arriva al 100% qualora abbiano diritto, al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto, anche due o più figli.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per il coniuge divorziato superstite

In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno divorzile, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

In pratica il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in presenza delle seguenti condizioni:

  1. abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile. Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
  2. non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
  3. la data di inizio del versamento dei contributi da parte del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. risultino perfezionati, in caso di decesso del lavoratore, i requisiti di contribuzione stabiliti dalla legge.

L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Nel caso in cui sia presente anche un figlio avente diritto l'importo sale all'80%. Si arriva al 100% qualora abbiano diritto, al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto, anche due o più figli.

In caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura. La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.

In attesa della notifica dell'eventuale sentenza del Tribunale, l'INPS, una volta verificato il diritto del coniuge divorziato superstite all'assegno divorzile, accantonerà cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota di pensione spettante al coniuge superstite ed effettuerà a quest'ultimo il pagamento del rateo di pensione detraendo la somma accantonata.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale, la prestazione verrà ripartita tra gli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito dal Giudice. Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato superstite verrà liquidata la quota cautelativamente accantonata.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per i figli superstiti

Hanno diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta i figli superstiti (ed i soggetti ad essi equiparati) che alla data di decesso del lavoratore o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

Sono equiparati ai figli del pensionato o del lavoratore che abbia versato i necessari contributi:

  • i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
  • i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
  • i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • i figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

La legge subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.

I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del pensionato o del lavoratore deceduto.

Il requisito della vivenza a carico del pensionato o del lavoratore deceduto risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:

  1. stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità. Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili. Requisiti meno stringenti sono previsti per i figli maggiorenni inabili superstiti.
  2. mantenimento abituale del superstite da parte del pensionato o del lavoratore deceduto. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto. In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:
    1. la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa. Per i figli di età superiore a 18 anni e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
    2. la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 anni devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

    Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il pensionato (o il lavoratore deceduto) concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite. A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del pensionato (o del lavoratore deceduto) e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che l’assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per i figli superstiti studenti

Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.

Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione di reversibilità o indiretta, i figli superstiti del pensionato o del lavoratore deceduto
che alla data del decesso

  1. hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
  2. hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

Perfeziona il requisito dello status di studente, ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, l’iscrizione a:

  • università statali e non statali riconosciute;
  • altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore; corsi di livello universitario;
  • scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie.

Il diritto è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento. Pertanto, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.

In pratica, il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.

Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.

I master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia) sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Anche la frequenza di un corso di dottorato di ricerca non fa venire meno lo status di studente universitario.

La percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente. (Corte Costituzionale, sentenza 42 1999)

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%. Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all'INPS il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.

La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall'iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per i genitori in assenza di coniuge superstite e figli

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto è riconosciuto ai genitori del lavoratore o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:

  1. abbiano compiuto il 65° anno di età;
  2. non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  3. siano a carico del lavoratore deceduto

Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

La legge subordina il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto ai genitori del lavoratore o pensionato deceduto, alla sussistenza in capo ad essi del requisito della vivenza a carico alla data del decesso.

Il requisito della vivenza a carico del pensionato o del lavoratore deceduto risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:

  1. stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità. Sono escluse dal computo dei redditi dei genitori superstiti le pensioni di guerra dirette e indirette e le pensioni ai ciechi civili.
  2. mantenimento abituale del superstite da parte del pensionato o del lavoratore deceduto che si desume dalla convivenza, ovvero dalla effettiva comunione di tetto e di mensa.

Per i genitori del pensionato o del lavoratore deceduto devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal pensionato o dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta per fratelli celibi e sorelle nubili in assenza di coniuge superstite e figli

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili del lavoratore o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:

  1. siano inabili al lavoro;
  2. non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  3. siano a carico del lavoratore deceduto.

Il fratello celibe o la sorella nubile che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario/a di altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause ostative al beneficio.

La legge subordina il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore o pensionato deceduto, alla sussistenza in capo ad essi del requisito della vivenza a carico alla data del decesso.

Il requisito della vivenza a carico del pensionato o del lavoratore deceduto risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:

  1. stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità. Sono escluse dal computo dei redditi dei fratelli celibi e delle sorelle nubili superstiti, le pensioni di guerra dirette e indirette e le pensioni ai ciechi civili.
  2. mantenimento abituale del superstite da parte del pensionato o del lavoratore deceduto che si desume dalla convivenza, ovvero dalla effettiva comunione di tetto e di mensa.

Per i fratelli celibi ed per le sorelle nubili del pensionato o del lavoratore deceduto devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal pensionato o dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.

Misura della pensione di reversibilità e della pensione indiretta ai superstiti che ne hanno diritto

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o del lavoratore con sufficienti versamenti contributivi e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • coniuge solo: 60%;
  • coniuge e un figlio: 80%;
  • coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: 100%.

20 Novembre 2015 · Simone di Saintjust


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