Quando e come si ha diritto a un rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione » Guida per cittadini ed imprese

Quando e come si ha diritto a un rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione » Guida per cittadini ed imprese

Ecco quando e come si ha diritto a un rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: breve guida per cittadini ed imprese.

Se, in merito a cartelle esattoriali, tributi o altri oneri, si è pagato più di quanto dovuto (sia che si tratti di cittadini o imprese) si ha diritto a un rimborso, erogato dall’ente creditore attraverso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Vediamo, nei paragrafi successivi, in quale tempistiche e modalità avvengono questi rimborsi.

Come ottenere un rimborso da eccedenza di pagamento da parte dell'agenzia delle entrate-riscossione

Cerchiamo di capire come ottenere un rimborso da eccedenza di pagamento da parte dell'agenzia delle entrate-riscossione.

Nel caso in cui si siano versate somme in eccesso superiori a 50 euro, l’Agenzia delle entrate-Riscossione notifica una comunicazione di rimborso.

A questo punto si hanno a disposizione 3 mesi per recarsi allo sportello indicato e scegliere se ritirare le somme oppure chiedere che il rimborso sia fatto con bonifico.

Scaduti i 3 mesi, l’Ader è obbligata a restituire il rimborso all’ente che lo ha autorizzato.

Si ha sempre diritto a ricevere il rimborso, ma da quel momento in poi è necessario chiederlo direttamente all’ente creditore.

Come ottenere un rimborso da eccedenza da sgravio per tributo annullato da parte dell'Agenzia delle Entrate-riscossione

Vediamo come è possibile ottenere un rimborso da eccedenza da sgravio per tributo annullato da parte dell'Agenzia delle Entrate-riscossione.

Questo caso si verifica quando si è pagato un tributo, poi annullato totalmente o parzialmente da parte dell'ente creditore.

Generalmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione invita a ritirare il rimborso allo sportello o a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo tramite bonifico.

Da notare bene, però, che ci sono alcuni enti che prevedono altre modalità per ottenere il rimborso.

Come ottenere un rimborso in conto fiscale per possessori di partita IVA

Ecco come ottenere un rimborso in conto fiscale per possessori di partita IVA.

Se si possiede una partita IVA è possibile essere titolare di un conto fiscale.

In questo caso il rimborso può avvenire su richiesta o disposto d’ufficio.

Quando il rimborso è disposto d'ufficio, per esempio in caso di rimborsi Iva infrannuali, l'Agenzia delle entrate effettua la liquidazione, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede all'erogazione.

Nel caso di conti fiscali chiusi o di contribuenti soggetti a procedure concorsuali, l’erogazione dei rimborsi viene eseguita direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Per ciascun anno solare l’importo massimo di rimborso è di 700.000 euro, anche in caso di domanda per importi superiori. La quota eccedente può essere richiesta negli anni successivi.

Nel massimale sono conteggiate le compensazioni eseguite con il modello F24, a eccezione di quelle espressamente escluse dal computo del limite di compensabilità (per esempio agevolazioni fiscali, crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta) mentre non vengono incluse le eventuali disposizioni d’ufficio.

L’erogazione del rimborso può essere effettuata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • a seguito di richiesta effettuata dal titolare di conto mediante invio telematico della dichiarazione, ma solo fino a concorrenza del limite annuale di 700.000 euro;
  • a seguito di disposizione da parte degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e senza limiti di importo.

Il rimborso in conto fiscale viene richiesto all’Agenzia delle entrate-Riscossione con l’invio telematico della dichiarazione oppure con il modello G nel caso di rimborso di imposte dirette e per l’IVA degli anni pregressi, compreso l’eventuale importo che non ha trovato capienza nella dichiarazione per superamento del limite annuale.

A seconda della tipologia del soggetto richiedente e dell’imposta richiesta, con la domanda è necessario presentare specifici documenti utili a individuare il soggetto richiedente e il rispetto delle condizioni essenziali per la pretesa al rimborso.

Come ottenere rimborsi IVA in conto fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Tentiamo di comprendere come ottenere rimborsi IVA in conto fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La dichiarazione IVA deve essere presentata a pena di nullità dal 1° febbraio al 31 luglio di ogni anno.

In linea generale, sono comunque validi i modelli presentati entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Per determinate categorie di contribuenti è previsto che l’erogazione dei rimborsi avvenga prioritariamente rispetto a tutti gli altri.

Si tratta di soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice attività ATECOFIN2007 383210); soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (codice attività ATECOFIN2007 344300); e soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a) del 6° comma dell’art. 17 del DPR 633/72 (IVA).

Le società estere non residenti ma che hanno una sede di direzione, un ufficio, un’officina, sul territorio italiano per più di 12 mesi, così come quelle con rappresentante fiscale in Italia, possono presentare le richieste di rimborso in conto fiscale.

La garanzia viene richiesta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per ottenere il rimborso dell’IVA è necessario presentare un’idonea garanzia a copertura del rimborso richiesto.

La garanzia può essere rappresentata da:

  • cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
  • garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) iscritte nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, per le piccole e medie imprese;
  • garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).

La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso o, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’ufficio.

Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall’emissione della garanzia, la società/banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell’impegno assunto con il rilascio della stessa.

In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio se in questo periodo non abbia avuto luogo l’esecuzione del rimborso.

La garanzia copre l’importo costituito da:

  • somma richiesta a rimborso;
  • interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.

Dal calcolo dell’importo da garantire, maggiorato dagli interessi al tasso corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell’accertamento, va detratta l’eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

Per la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco tenuto dal ministero del Tesoro e nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione, e per la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto solo nell’elenco tenuto dal ministero del Tesoro, espressamente autorizzato per iscritto dall’Ufficio finanziario competente alla trattazione del rimborso, serve autorizzazione scritta all’accettazione da parte dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione.

In alcuni casi può essere richiesta apposita appendice alla garanzia presentata per poter considerare valido il titolo se:

  • l’erogazione è avvenuta dopo 6 mesi data di presentazione;
  • i documenti sono stati presentati in ritardo rispetto alla data fissata, per i giorni di ritardo.

L’erogazione viene effettuata dal 41° al 60° giorno dalla data di presentazione delle richieste all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per le disposizioni d’ufficio dal 1° al 20° giorno successivo a quello di ricezione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, a condizione che sia stata consegnata la documentazione prevista e l’eventuale garanzia.

Condizione indispensabile per il rispetto del termine è che siano stati accreditati all’ Agenzia delle entrate-Riscossione i fondi specifici da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’erogazione viene eseguita sulle coordinate bancarie (conto corrente e Iban) comunicate dal titolare tramite il proprio istituto di credito.

La mancata o errata indicazione delle coordinate comporta il mancato accredito della somma. A quel punto è necessario integrare la richiesta con le informazioni corrette.

Il conto corrente comunicato deve essere obbligatoriamente intestato al titolare del conto fiscale, che risulta essere il beneficiario del rimborso.

Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’erogazione del rimborso da parte di dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sia avvenuta in ritardo, può chiedere la liquidazione degli interessi presentando alla stessa il modello G.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette la documentazione all’Agenzia delle entrate che effettua la verifica formale e sostanziale del modello e accerta l'effettivo ritardo nell'erogazione.

In caso di riscontro positivo, autorizza l’Agenzia delle entrate-Riscossione a procede al rimborso di tali interessi.

27 Luglio 2017 · Andrea Ricciardi


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