Il coniuge superstite ha sempre il diritto di abitazione sull’immobile in cui ha convissuto con il defunto proprietario

Il coniuge legittimo ha sempre il diritto di abitazione sull'immobile

Dopo il decesso di uno dei due consorti, al coniuge legittimo spetta sempre il diritto di abitazione della casa familiare, anche se concorre con altri eredi.

Questo fondamentale concetto è stato sancito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 20703/2013, ha stabilito che: In tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. I presupposti per l’attribuzione di tale diritto è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione: ciò significa che l’esigenza che quell’attribuzione intende garantire è il diritto all'abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo (quello dell'abitazione) e una solidarietà coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 cost.) quali esigenze a garanzia di un pieno e integrale sviluppo della persona. Pertanto, si deve ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell'intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all'asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge. Dunque, i diritti di abitazione e di uso dei mobili che la corredavano sono diritti garantiti anche al coniuge legittimo, in caso di successione legittima, e che quei diritti gravano sull’asse ereditario e proporzionalmente imputate alle singole quote degli eredi legittimi.

A parere degli Ermellini, dunque, Il coniuge superstite può sempre pretendere di rimanere nella ex casa coniugale, e ciò anche se:

Secondo la Suprema Corte, pertanto il superstite ha sempre il diritto di uso e di abitazione sull'immobile.

Il coniuge legittimo ha sempre il diritto di abitazione sull'immobile » Il caso e le considerazioni

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio della Corte d’appello di Firenze che aveva, confermando la decisione del Tribunale, escluso ad una vedova il diritto di abitazione sull'immobile dove viveva con il coniuge defunto.

Questo, perché in quel beneficio si cumulava la quota di riserva nella successione necessaria del coniuge ma non nella successione legittima.

Piazza Cavour, invece, riconoscendo alla moglie del trapassato il diritto di abitazione nella casa coniugale e di uso degli eredi, ha osservato che in tema di successione necessaria sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Secondo la Suprema Corte, infatti, l’attribuzione della casa in uso al coniuge superstite serve a garantire a quest’ultimo il diritto all'abitazione come quella minima garanzia derivante dalla solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i due coniugi.

21 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto




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