Diritto di abitazione – Bisogni del detentore, ambito familiare e conseguenze della separazione per il coniuge superstite

Cosa deve intendersi per bisogni del detentore del diritto di abitazione e qual è il suo ambito familiare

Il diritto di abitazione è regolato dal codice civile (articolo 1022) secondo il quale chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

il divieto di cessione del diritto di abitazione o di concederlo in locazione a terzi (sancito dall'articolo 1024 del codice civile) comporta che il titolare di tale diritto può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia.

Tale limitazione differenzia sostanzialmente il diritto di abitazione da quello d'uso, il cui titolare, invece, può utilizzare il bene che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione, come ad esempio per deposito o per uso ad ufficio riguardante la sua attività imprenditoriale.

L'ambito della famiglia, così come delineata dal codice civile (articolo 1023) include, tra l'altro, anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto di abitazione e le persone che convivono con il titolare del diritto di abitazione per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

Tale disposizione ha quindi inteso fare anche riferimento da un lato alla possibile variazione nel tempo del numero dei componenti della famiglia di colui che detiene il diritto di abitazione, e dall'altro alle mutevoli esigenze di quest'ultimo e/o dei suoi familiari, sotto il profilo della possibile insorgenza del bisogno di avvalersi delle prestazioni di collaborazione di natura domestica ed anche assistenziale da parte di terzi conviventi nella casa oggetto del diritto di abitazione in un periodo successivo a quello in cui ha avuto inizio l'esercizio di tale diritto.

E' pertanto evidente come il diritto di abitazione tuteli espressamente anche eventuali bisogni crescenti ed aggiuntivi del titolare rispetto a quelli sussistenti nel tempo in cui che egli ha iniziato ad abitare la casa oggetto del diritto in questione: per cui il diritto di abitazione si rivela incompatibile con una configurazione di esso limitato quantitativamente ai concreti bisogni come verificabili al momento iniziale dell'esercizio del diritto.

Il diritto di abitazione, inoltre, così come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc.), giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria.

Così si è espressa la Corte di cassazione, in tema di diritto di abitazione, con la sentenza 14687/14.

Diritto di abitazione per il coniuge superstite e problematiche derivanti dalla separazione personale

Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi, secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi, vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.

La ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso e delle relazioni sociali.

In particolare, nella successione legittima spettano al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano: inoltre il valore capitale tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti.

Tuttavia, anche se il coniuge separato senza addebito è equiparato al coniuge non separato, alla separazione personale dei coniugi e alla cessazione della convivenza consegue l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare: in pratica, l'applicabilità del diritto di abitazione per il coniuge superstite è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Questo, in sintesi, l'orientamento dei giudici di legittimità così come emerge dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione numero 22456/14.

9 Settembre 2015 · Ludmilla Karadzic




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