Il diritto di abitazione della casa coniugale riservato al coniuge superstite
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Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, è condizionato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
Infatti, il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l’immobile in cui i coniugi, secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi, vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.
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8 Dicembre 2014 · Roberto Petrella
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