Il diritto immobiliare di usufrutto
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Il diritto di usufrutto, disciplinato dal codice civile agli articoli 978 e seguenti, è il diritto reale che consente di utilizzare una cosa altrui e di trarne i frutti, col vincolo del rispetto della destinazione economica della cosa oggetto del diritto.
In questo ambito, il soggetto proprietario del bene concesso in usufrutto viene definito nudo proprietario: viene spogliato dei poteri di godere e utilizzare la cosa oggetto di usufrutto, ma conserva la capacità di disporre della stessa, pertanto può ad esempio venderla, fermo restando che la stessa resta gravata dall’usufrutto fino alla scadenza del medesimo.
È per sua natura un diritto temporaneo: solo così la nuda proprietà conserva un significato e un valore economico.
Se è costituito a favore di una persona fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario, mentre se è a favore di una persona giuridica, non può durare più di trent’anni.
Dunque, nel dettaglio, l’usufrutto consente di godere di un immobile, facendone propri i frutti sia naturali che civili e con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, ovverosia di non mutarne il carattere e la natura.
Da notare che se l’usufruttuario cede il suo diritto, la durata non potrà comunque eccedere la durata della vita del cedente.
9 Novembre 2015 · Andrea Ricciardi
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Stai leggendo Il diritto immobiliare di usufrutto • Autore Andrea Ricciardi
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Se il debitore ha diritto di abitazione su un immobile intestato al figlio con usufrutto a terzi. L’ usufruttuario può subire pignoramento ? Anche se il debitore non è l’usufruttuario?
Il diritto di abitazione in capo al debitore non è pignorabile.