I diritti del coniuge superstite ed il calcolo della massa ereditaria

Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Infatti, la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano vale per il coniuge superstite sia nella successione testamentaria che in quella legittima.

Il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione.

In pratica, al coniuge superstite viene riservata una specifica tutela consentendogli la continuazione della sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare durante il matrimonio anche dopo la morte dell'altro coniuge: occorre poi quantificare il valore del diritto di abitazione vitalizio e dell'uso dei mobili e sottrarlo alla massa ereditaria che, comprensiva del valore della nuda proprietà e dei mobili, andrà divisa tra tutti gli eredi.

Il principio giuridico enunciato nella sentenza 4847/13 della Corte di cassazione, a sezioni unite, è il seguente: Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'articolo 540 secondo comma del codice civile; il valore capitale tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

18 Novembre 2015 · Giorgio Martini




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2 risposte a “I diritti del coniuge superstite ed il calcolo della massa ereditaria”

  1. Anonimo ha detto:

    Mio marito è deceduto: tre figli dal primo matrimonio, uno con me. Una sorella deceduta pochi giorni fa che è stata sposata sul letto di morte da un uomo parassita. Ho rinunciato alla casa perché gli ultimi anni li abbiamo vissuti in una residenza nuova da me acquistata.
    Pensione, casa cointestata (precedente residenza) e appartamento come si suddividono?

    • A quanto ci sembra di capire, se lei che ci scrive è il coniuge divorziato del defunto, i beni di proprietà del defunto (immobili e soldi depositati in conto corrente) andranno divisi fra i tre figli. Se il coniuge divorziato percepiva un assegno di mantenimento dall’ex marito, avrà diritto alla reversibilità della pensione del marito.

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