Dirigenti sanitari » nel passaggio al rapporto esclusivo l’indennità non è soggetta al blocco delle retribuzioni
Un dirigente sanitario della ASL ROMA C esercita, nel novembre 2010, quando ha maturato cinque anni di anzianità nel ruolo, opzione per il passaggio a rapporto esclusivo con diritto all'indennità di esclusività.
L'indennità di esclusività è una particolare voce stipendiale della dirigenza medica che retribuisce la tipologia di rapporto di lavoro esclusivo ed il suo valore economico è correlato all'esperienza professionale maturata dal personale medico nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
L'azienda prende atto dell'opzione esercitata, delibera conseguentemente ed il dirigente sanitario, nel gennaio 2011, passa cosi dal regime di attività extramuraria a quello di attività intramuraria.
Ora, l'indennità di esclusività, per un dirigente con esperienza professionale nel Sistema Sanitario Nazionale tra i cinque e i quindici anni, è pari ad euro 782 erogati per tredici mensilità. Ma l'ASL ROMA C, applicando la legge 122/2010 (blocco delle retribuzioni per dirigenti pubblici) ritene di poter corrispondere al dirigente sanitario il minor importo di euro 193 per tredici mensilità.
Il dirigente sanitario, assistito dall'avvocato Annarita Manna, ricorre allora al giudice del lavoro di Roma per vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di esclusività nella misura di € 782 mensili.
Il Giudice del lavoro adito, nella persona del Dott. Umberto Buonassisi, accoglie il ricorso proposto dal dirigente sanitario osservando che la legge sul blocco delle retribuzioni, su cui si basa l'azienda per giustificare l'erogazione dell'indennità di esclusività in misura ridotta, è molto chiara allorchè precisa che nel trattamento economico ordinario complessivamente inteso, come tale soggetto a blocco, non si ricomprendono le variazioni in aumento e tra queste, puntualmente specificate, viene indicata proprio la variazione in aumento prevista per il passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività
Di seguito il dispositivo della sentenza:
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