Pubblico impiego – In caso di assenza per malattia non è sufficiente l’eventuale referto medico della visita di controllo fiscale per evitare il licenziamento senza preavviso

La normativa vigente (articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001) dispone che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza del dipendente pubblico dal posto di lavoro venga giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Dunque, il legislatore ha inteso porre a carico del lavoratore, dipendente della PA, l’obbligo di attivarsi in tal senso, atteso che, e’ prevista la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in occasione di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.

Parallelamente all'obbligo che grava sul lavoratore della Pubblica Amministrazione di rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato, potendo solo la certificazione rilasciata dagli stessi giustificare l'assenza per malattia, il legislatore ha stabilito che la struttura sanitaria pubblica o il medico convenzionato, a cui il pubblico dipendente si è rivolto, provvedano ad inviare la certificazione per via telematica all'INPS la quale, a sua volta, la inoltra immediatamente all'Amministrazione interessata. Anche l’inosservanza di tale obbligo di trasmissione costituisce illecito disciplinare.

Dunque non é sufficiente che il lavoratore dipendente dalla PA informi l'amministrazione presso la quale presta servizio dell’assenza per malattia, ma è necessario che egli, rivolgendosi per l’accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, attivi il procedimento che si conclude con l’inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell’INPS.

Alla mancanza di tale certificazione, che conforti la ragione della malattia quale causa dell’assenza, la legge riconduce il licenziamento senza preavviso.

Su di un piano diverso si pone, invece, la visita fiscale, che non e’ alternativa alla certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a cui deve rivolgersi il lavoratore.

Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, non sono più obbligate a procedere sempre alla visita fiscale, ma possono disporre il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri economici connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è obbligatoriamente richiesto sin dal primo giorno, solo quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Quelle appena riportate sono le considerazioni giuridiche, in tema di licenziamento senza preavviso in seguito ad assenza ingiustificata del dipendente pubblico, espresse dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18858/16.

28 Settembre 2016 · Tullio Solinas


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