Rateazione cartella esattoriale – la dilazione del debito INPS

Le nuove regole per la rateazione del debito contributivo INPS

Per effetto della circolare numero 106 del 3/08/2010 (in esecuzione delle determinazioni del CdA numero 250 del 18/12/2009 e numero 106 del 7/05/2010), l'Inps ha voluto modificare l’istituto delle "dilazioni", per uniformare la propria disciplina a quella che regolamenta tutte le "entrate" per le quali è previsto l’obbligo della riscossione mediante cartelle esattoriali (ex decreto legislativo 46/99), e con l'obiettivo di semplificare le procedure di accesso e di gestione delle domande.

Il rinnovato istituto delle dilazioni, i cui effetti decorrono dal 3 agosto 2010, ha apportato le seguenti modifiche:

1. L’eliminazione dell'obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori. Infatti, per il contribuente datore di lavoro, la determinazione numero 250/2009 dell'Istituto ha reso facoltativo (eliminando l’obbligo al versamento) il pagamento in unica soluzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore prima della presentazione della domanda di dilazione. Pertanto dette quote possono essere inserite nell’importo del debito oggetto della dilazione. In ogni caso tale facoltà non produce l’effetto di fare venire meno il reato per l’omesso versamento (ex l. 638/1983). Conseguentemente permane in capo all'Istituto l’obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria (procura della Repubblica presso il Tribunale competente) nei confronti del datore di lavoro.

2. L’eliminazione dell'obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione. Tale esclusione risponde al duplice intento di favorire il contribuente debitore e di velocizzare le procedure di istruttoria delle domande, consentendo l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione (se dovuta) e il rilascio di un unico piano di ammortamento definitivo in tempo reale.

3. L’esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per quanto riguarda le rateazioni dei crediti iscritti a ruolo.

La dilazione del debito contributivo INPS in cartella esattoriale

A decorrere dal 3 agosto 2010 (data di pubblicazione della circolare numero 106/2010), la rateazione delle somme iscritte a ruolo e regolarmente notificate deve essere chiesta esclusivamente all'agente della riscossione.

L’attribuzione della titolarità esclusiva all'A.d.R. risponde a due finalità:

  • quella di dare al contribuente un unico interlocutore chiamato a gestire tutti i tributi, indipendentemente dalla loro diversa natura;
  • quella di consentire la definizione dell'intera esposizione debitoria, del cui recupero è responsabile l’A.d.R. a seguito dell'iscrizione a ruolo, con regole e criteri unitari.

La dilazione del debito in fase amministrativa

Nel caso in cui il debito del contribuente non sia ancora stato iscritto a ruolo, la domanda deve comprendere tutti i debiti accertati alla data.

La domanda di rateazione deve avere ad oggetto:

  • i debiti denunciati dal contribuente o accertati dall'istituto, per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge e sia stato effettuato in ritardo;
  • i debiti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
  • i debiti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) per i quali non sia ancora avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Il nuovo sistema di dilazione del debito, attraverso l’eliminazione del versamento del 1/12 del debito contributivo, ha consentito di accorciare i tempi di gestione della dilazione.
Intatti non è  più prevista l’emissione di un piano di ammortamento provvisorio, ma la consegna di un piano di ammortamento definitivo.

È previsto altresì che il pagamento della 1^ delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento definitivo.

Per ottenere la dilazione del debito in fase amministrativa il contribuente deve:

  1. presentare alla sede di competenza domanda di dilazione, reperibile presso ogni sede INPS, o scaricabile dal sito internet www.inps.it (Moduli aziende e contributi);
  2. sottoscrivere l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, nel quale sono specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti, con l’indicazione della relativa data, conosciuti dall'Istituto alla stessa data di presentazione della domanda;
  3. qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario INPS, che ne certifica le generalità, allegare fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000 articolo 35).

Nb: Laddove, vengano rilevate mancate registrazioni, sia degli importi a debito sia dei versamenti, l’estratto aziendale dovrà essere integrato con l’indicazione degli importi a debito e dei versamenti mancanti per i quali dovrà essere specificato il periodo, l’importo, la data di scadenza/versamento. All’estratto così sottoscritto, che ai fini della domanda di dilazione non sarà più suscettibile di modifica, dovranno essere allegate le copie dei versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.

Dopo la delibera di accoglimento da parte dell'Istituto, definito il piano di ammortamento, la differenza dell'importo da rateizzare non ancora pagato, sarà iscritto a ruolo con la emissione di una cartella divisa per il numero delle rate residue (ruolo rateizzato circolare 169/2004), con scadenza mensile.

DEBITO CONTRIBUTIVO INPS - NUMERO MASSIMO DI RATE CONCEDIBILI

La dilazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili.

In alcuni casi tassativamente elencati dal legislatore è inoltre possibile richiedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, la estensione del pagamento fino a 36 rate (Legge 389/89 articolo 2, comma 11):

a) calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini;

b) procedure concorsuali dichiarate;

c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;

d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;

e) trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;

f) contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti;

g) debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale.

Inoltre esistono due ulteriori casi nei quali, previa autorizzazione interministeriale, è possibile chiedere l’estensione fino a 60 rate (legge 388/2000 articolo 116, comma 17):

h) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza. Non deve comunque trattarsi di incertezza su questioni già oggetto di un costante orientamento giurisprudenziale, ma occorre che le incertezze derivino dalla novità e complessità delle norme, sulle quali insistano diversi orientamenti giurisprudenziali e/o amministrativi, tali da generare un convincimento errato circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, e che successivamente sia stato riconosciuto definitivamente, in via amministrativa o giurisprudenziale.

i) fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all'articolo 124, primo comma c.p., all'Autorità
giudiziaria.

Tali disposizioni devono essere ulteriormente interpretate alla luce delle novità introdotte dalla Legge 178/2002. Dall'11 agosto 2002, giorno successivo all'entrata in vigore della legge, vigono due diversi criteri:

  • per i crediti in fase amministrativa i criteri di richiesta ed autorizzazione della dilazione nulla è variato;
  • per i crediti iscritti a ruolo le richieste possono essere autorizzate autonomamente dall'INPS fino a 60 mensilità, purché sussista una delle condizioni elencate nei punti  “a-b-c-d-e-f-g-h-i”.

COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO INPS

L'autorizzazione spetta al Direttore provinciale - sub Provinciale se il debito contributivo non supera i 500.000 euro, al Direttore Regionale per importi da 500.001 ad 1.000.000 di euro ed al Direttore Centrale delle Entrate Contributive per debiti superiori ad 1.000.000 di euro.

INTERESSI DI DILAZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO INPS

Gli interessi di dilazione iniziano a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata presentata. Essi sono pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 6 punti su base annua.

DEBITO CONTRIBUTIVO INPS - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI

Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali è possibile richiedere la  per la riduzione delle sanzioni civili, nei seguenti casi:

  • Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (legge 388/2000 articolo 116, comma 15);
    In tal caso occorre che l’incertezza non si sia realizzata su questioni anche controverse, ma sul quale si sia formato un orientamento giurisprudenziale e/o amministrativo costante, ma occorre che vi siano delle decisioni giurisprudenziali difformi l’una dall'altra, sui quali è intervenuta una decisione definitiva ad esempio della Corte di Cassazione, tale da rendere necessario un adeguamento della prassi amministrativa.
    La riduzione è ammissibile anche quando vengono emanate delle norme nuove, particolarmente complesse o quando la difficoltà di interpretazione sia obbiettivamente esistente o quando l’assicurato sia stato indotto in errore circa l’obbligo contributivo a causa di avvertenze e/o indicazioni fuorvianti degli uffici competenti. Evidentemente tale situazione deve essere debitamente documentata.
  • Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (legge 388/2000 articolo 116, comma 15); per ottenere il beneficio è necessaria la presentazione all'autorità giudiziaria della denuncia penale entro tre mesi dal giorno in cui se è venuti a conoscenza del fatto doloso, e che il procedimento promosso in base alla denuncia si sia definito con la condanna del terzo o quantomeno che sia ancora pendente il giudizio.
  • Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (legge 388/2000 articolo 116, comma 15);
    la possibilità di ridurre le sanzioni civili può essere esercitata quando l’impresa, soggetta alla cassa integrazione guadagni, abbia ottenuto il riconoscimento del diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria, con provvedimento formale del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.
  • nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali (legge 388/2000 articolo 116, comma 16; Legge 662/1996 articolo 1, comma 220). Le sanzioni si bloccano alla data in cui l’autorità giudiziaria ha dichiarato aperta la procedura concorsuale e durante il periodo di svolgimento della procedura stessa matureranno i soli interessi legali sui crediti privilegiati. Tale principio non trova applicazione nel caso di procedura di amministrazione controllata, per il quale continueranno a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria.

Qualora ricorra uno dei casi  sopra illustrati, tenuto conto del comportamento aziendale pregresso, le sanzioni possono essere ridotte:

1) fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell'istanza;

2) fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, maggiorati del 50%.

Allo scopo di facilitare e omogeneizzare i criteri di giudizio, sono stati individuati i seguenti specifici indicatori sui quali va valutato il debitore e quindi l’opportunità di definire positivamente la richiesta:

  • comportamento pregresso dell'azienda in relaz178 - situazione al rispetto degli obblighi contributivi;
  • correntezza dei versamenti contributivi;
  • situazione patrimoniale complessiva;
  • rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
  • riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva;
  • importo delle somme da recuperare;
  • incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

In nessun caso, comunque, la riduzione delle sanzioni civili può essere applicata al di sotto degli interessi legali.

DEBITO CONTRIBUTIVO INPS - RICHIESTA DI RIDUZIONE DEGLI INTERESSI DI DILAZIONE

La possibilità di ridurre le sanzioni civili può essere esercitata quando l’impresa,abbia ottenuto il riconoscimento del diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria,  e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello della fruizione della CIG.

REIEZIONE E DECADENZA DELLA DILAZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO INPS

Come già precisato, condizione essenziale perché si possa concedere parere favorevole alla domanda di dilazione è che  l’istanza della ditta comprenda tutti i debiti contributivi esistenti, siano essi in fase amministrativa, legale o cartolarizzati.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola rata mensile o la mancanza della correntezza contributiva è motivo per respingere la richiesta di pagamento dilazionato del debito scaduto (delibera dell'INPS 356 dell'11 marzo 1997).

Il provvedimento di reiezione è definitivo e non è ammissibile alcun ricorso. Alla stessa maniera è possibile revocare la concessione del beneficio della rateazione di pagamento già accordata, qualora il contribuente ometta il pagamento anche di una sola rata mensile o non si mantenga al corrente con il pagamento dei contributi.

Di conseguenza, una volta che l’assicurato è decaduto, si dovrà provvedere alla revoca del provvedimento di dilazione (e delle sospensioni eventualmente ancora attive di cartelle esattoriali), al fine di consentire all'esattoria la riattivazione delle procedure di riscossione coattiva del debito.

Nel contempo si provvederà allo sgravio degli interessi di dilazione non più dovuti e nel caso vi siano debiti non ancora oggetto di cartella esattoriale (inseriti nella domanda di dilazione amministrativa), occorrerà procedere alla formazione di un nuovo ruolo esattoriale.

DEBITO CONTRIBUTIVO INPS - RINUNCIA ALLA RATEAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA

La rinuncia presuppone la manifesta volontà del contribuente di non volere proseguire con la richiesta di dilazione del debito.

Essa si può manifestare o esplicitamente attraverso una dichiarazione, o tramite un comportamento univoco, ad esempio quando l’assicurato nonostante sia stato invitato, a mezzo racc. A/R, a  sottoscrive il piano d’ammortamento nei termini previsti non si presenti o si rifiuti di sottoscriverlo, ovvero non venga versata la rata in contanti nella dilazione amministrativa, ed in generale in tutti quei casi nel quale l’assicurato non si attiva per adempiere alle varie fasi dell'iter di approvazione della rateazione.

Anche in questo caso, così come nell’ipotesi della decadenza e della reiezione sarà necessario riattivare le procedure di riscossione coattiva del credito e nel caso vi siano debiti non ancora oggetto di cartella esattoriale, occorrerà procedere alla formazione del ruolo coattivo. Evidentemente tale riscossione dovrà essere fatta al netto di eventuali acconti che nel frattempo l’assicurato avrà provveduto ad effettuare.

Il contribuente, dopo essere stato autorizzato alla dilazione (sia essa su ruolo che in fase amministrativa) può chiedere l’estinzione anticipata del debito.

In tal caso, lo stesso una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Istituto, dovrà recarsi presso il concessionario e pagare l’intero capitale e le sanzioni residue, nonché gli interessi di dilazione ricalcolati dalla sede alla data di pagamento richiesta.

21 Dicembre 2010 · Andrea Ricciardi


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