Rateizzazione cartelle esattoriali » Riammessi al beneficio i decaduti morosi: ecco in quale modo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Rateizzazione cartelle esattoriali » Riammessi al beneficio i decaduti morosi: ecco in quale modo

Per quanto riguarda il beneficio della rateizzazione, o dilazione, delle cartelle esattoriali di Equitalia, ci sono novità riguardo alla riammissione dei decaduti morosi: ecco di cosa si tratta.

La conversione in legge del Decreto Enti locali (Legge 160/2016) ha portato delle novità anche per chi è decaduto per morosità dal pagamento di precedenti rateizzazioni di cartelle esattoriali.

Infatti, è di qualche settimana fa la notizia che chi non ha pagato, del tutto o in parte, le rate scadute di una dilazione di cartelle esattoriali, può chiedere una nuova rateizzazione di 72 rate.

Questa novità vale per chi, alla data del 1 luglio 2016, risulta decaduto da precedente rateizzazione a condizione di presentare una nuova domanda di rateizzazione del pagamento entro il 20 ottobre 2016.

Si fa presente, però, che una volta ottenuta la nuova rateizzazione si decadrà da essa non pagando 2 rate anche non consecutive.

Lo stesso principio è applicato alle rateizzazioni conseguenti un accertamento fiscale con adesione (ex D.lgs.218/1997), per i decaduti dal 15 Ottobre 2015 al 1 Luglio 2016.

Un’ulteriore novità è volta, invece, a chi ha pagato le rate insolute: fino ad ora, infatti, poteva chiedere una nuova rateizzazione solo chi abeba ottenuto quella precedente dopo il 22 ottobre 2015.

Ora è, invece, possibile sempre anche per pagamenti a rate ottenuti precedentemente.

La possibilità concessa ai contribuenti non decaduti per morosità è definitiva e non è legata a condizioni temporali di invio della richiesta.

Riammissione per i decaduti morosi alla rateizzazione delle cartelle esattoriali di equitalia

Ecco, secondo equitalia, come funziona la riammissione per i decaduti morosi alla rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili.

Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Le condizioni sono:

  • la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
  • il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Dopo il 20/10/2016, inoltre, il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Tutto ciò che devi sapere sulla riammissione dei decaduti morosi al beneficio della dilazione delle cartelle esattoriali

Ecco tutto ciò che il debitore deve sapere sulla riammissione dei decaduti morosi al beneficio della dilazione delle cartelle esattoriali.

Come accennato, il 21 agosto 2016 e' entrata in vigore la legge 160 (conversione del decreto 113/2016) che ha integrato il dpr 603/1973 con l’articolo 13 bis.

Dunque, in base alla nuova normativa il debitore decaduto entro il 30 giugno 2016 dal beneficio della rateizzazione di una cartelle esattoriale può chiedere nuovamente, fino al 20 ottobre 2016, una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

Va ricordato che, a partire dal 22 ottobre 2015 e' decaduto dalla rateazione il debitore che ha omesso il pagamento di cinque rate anche non consecutive (per le rateazioni concesse entro il 21 ottobre 2015 ci voleva il mancato pagamento di otto rate per decadere dal beneficio).

La nuova rateizzazione puo' essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili: chi e' decaduto da una dilazione straordinaria con piu' di 72 rate, puo' ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Quali sono le condizioni per accedere al beneficio?

La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

E’ bene sapere che il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Inoltre, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia puo' attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Cosa succede dopo il 20 ottobre 2016?

Il contribuente decaduto puo' essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Qual è il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione?

Per i decaduti nuova possibilità di rateizzazione della cartella esattoriale

5 Settembre 2016 · Andrea Ricciardi


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