Differenza fra opposizione ad esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi

Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione (articolo 615 del codice di procedura civile) e l'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) si individua considerando che con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni.

Con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (cfr.

Cass. numero 16262/05, nonché, tra le più recenti, Cass. numero 13205/12, numero 13938/12, numero 20989/12).

Ad esempio, è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in relazione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile, ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante (nel caso di avvenuto pagamento o di omessa notifica del verbale della sanzione amministrativa da cui origina la cartella esattoriale) o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione o il pagamento della cartella esattoriale).

L'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'atto. Non c'è termine, invece, per l'opposizione all'esecuzione quando viene omessa la notifica della cartella esattoriale.

Va ricordato che nell'esecuzione esattoriale la cartella di pagamento assolve il ruolo di titolo esecutivo e contemporaneamente di precetto, atteso che la cartella esattoriale contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dall'iscrizione a ruolo, così come il precetto contiene l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo.

8 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic


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