Difetto di notifica delle comunicazioni dovute al debitore ed opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dal creditore
Ci sono stati evidenti vizi di notifica nel procedimento giudiziale portato avanti dalla società di recupero crediti.
L’opposizione può essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell'opposizione al cancelliere, perché lo annoti sull’originale del decreto.
Ciò entro il termine fissato nel decreto, che di solito è di 40 giorni (analogo a quello ordinario per adempiere).
Ci si può opporre per motivazioni di merito (debito già pagato o inesistente, cosa già consegnata, etc.) oppure, per vizi di notifica del decreto, con documentazione di quanto si sostiene.
Nell’opporsi all'obbligo oggetto del decreto (pagare o consegnare), si possono sollevare anche questioni collegate, che ovviamente siano rilevanti in merito alla confutazione dell'obbligo stesso (di pagare o consegnare).
Il giudizio si svolgerà secondo il procedimento ordinario, come una causa civile, davanti al giudice a cui ci si è rivolti. I termini di comparizione sono ridotti della metà (non meno di 30 giorni dalla notifica dell'udienza).
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