Approfondimenti
Telefonate continue ed insistenti indirizzate al debitore inadempiente e provenienti da una società di recupero crediti? E' sufficiente presentare una querela per molestie se si desidera davvero porre fine alla persecuzione
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro (articolo 660 del codice penale). La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone: la condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nell'oggettiva idoneità a molestare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e ...
Violenza e minacce al debitore da parte di un addetto al recupero crediti - Quando è configurabile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quando, invece, si tratta di vera e propria estorsione
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. In pratica, si tratta di estorsione se, ad esempio, la pretesa è fondata su di un credito ormai prescritto, oppure quando l'iniziativa nei confronti del debitore viene assunta da un soggetto che non è in alcun modo titolare del diritto derivante ...
Recupero crediti - L'Antitrust sanziona ancora la prassi di notificare decreti ingiuntivi ed atti di citazione in giudizio presso un foro diverso da quello del debitore consumatore
Sanzioni per complessivi tre milioni e 310 mila euro sono state irrogate dall'Antitrust a tre compagnie assicurative. A giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust), le società hanno messo in atto pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive, per recuperare i propri crediti. La pratica commerciale oggetto di valutazione da parte dell'Antitrust nelle decisioni 10222, 10223 e 10273, è rappresentata dall'inoltro ai debitori, da parte di alcune società, di atti di citazione in giudizio, finalizzati al recupero di crediti, senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore. Le condotte si sono manifestate attraverso ...
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