Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE per l’accesso a prestazioni erogate in ambito residenziale (RSA, RSSA, e residenze protette)

Per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) da parte di persone maggiorenni, così come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto (coniuge e figli).

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Pertanto, per ciascuno dei figli non compresi nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, perché con lui non conviventi e non fiscalmente a carico, verrà calcolata una componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, ed occorre a tale scopo associare la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente.

La componente aggiuntiva non viene invece calcolata esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
  2. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l’eventuale condizione di esclusione.

In ogni caso, quindi, per ogni figlio non incluso nel nucleo familiare è necessario inserire il relativo codice fiscale e, alternativamente:

  • gli estremi dell’atto che identifica la condizione di esclusione (ad esempio certificazione di disabilità, sentenza dell’autorità giudiziaria o provvedimento dei servizi sociali sull’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici);
  • qualora per il figlio non ricorrano le condizioni di esclusione a. o b. (e deve essere quindi calcolata la componente aggiuntiva) è necessario specificare gli estremi della DSU in corso di validità precedentemente presentata da tale figlio (oppure bisognerà compilare il foglio componente inclusivo del modulo aggiuntivo appositamente predisposto allo scopo (FC.4).

Qualora sia necessario il calcolo della componente aggiuntiva, la mancanza dell’indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente inclusivo del modulo aggiuntivo comporta l’impossibilità di calcolare l’ISEE per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali.

Inoltre, se il beneficiario della prestazione ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare, occorrerà fornire ulteriori informazioni. Andranno infatti dichiarate:

  1. le donazioni a persone non facenti parte del nucleo effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione;
  2. le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione solo se in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo.

Vale la pena ricordare che, secondo il codice civile, possono essere tenuti agli alimenti:

  • il coniuge;
  • i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani (fratelli e/o sorelle con entrambi i genitori in comune) o unilaterali (fratelli e/o sorelle con un solo genitore in comune), con precedenza dei germani sugli unilaterali.

21 Novembre 2014 · Annapaola Ferri


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2 risposte a “Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE per l’accesso a prestazioni erogate in ambito residenziale (RSA, RSSA, e residenze protette)”

  1. Anonimo ha detto:

    buongiorno
    in merito alle prestazioni socio-sanitarie è richiestala compilazione della componente aggiuntiva da parte dei figli; il figlio residente all’estero iscritto all’AIRE devo considerarlo come componente aggiuntiva oppure non lo considero?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Devono essere indicati solo i figli residenti in Italia: se suo figlio fosse sposato e la coniuge residente in Italia, allora, sì, anche il figlio residente all’estero andrebbe incluso. Infatti, il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 470/1988, e’ attratto nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

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