Dichiarazione dei redditi – violazioni di natura formale

Quando si parla di violazioni formali rilevate nella dichiarazione dei redditi a seguito di verifiche e controlli effettuati dall'ADE, bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

  • violazioni formali che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
  • violazioni “meramente formali” che oltre a non avere risvolti sostanziali non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, mentre le prime sono punibili (anche se sino all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente per esse ci si poteva ravvedere entro tre mesi senza alcuna sanzione) le seconde, su valutazione dell'Ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.

Resta salva la facoltà per i soggetti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni, anche se ininfluenti sull’attività di controllo, di regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che può essere reperito anche via Internet) con riferimento al periodo d’imposta interessato.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni formali che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

  • l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
  • la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
  • la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Per fare una domanda sulle violazioni formali in materia fiscale, sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

14 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Dichiarazione dei redditi – violazioni di natura formale”

  1. nicola01 ha detto:

    Mi scuso io. Intendevo se l’omessa dichiarazione dei redditi qualora non vi fossero imposte dovute in mancanza anche di redditi da dichiarare costituisse una violazione formale o sostanziale.

  2. nicola01 ha detto:

    l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi priva degli imponibili e della relativa imposta costituisce una violazione formale o sostanziale?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non ho ben compreso il senso della domanda e di questo mi scuso. Direi, comunque, che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce una violazione sostanziale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!