Dichiarazione dei redditi – le sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 2.065, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Se le violazioni riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo.

In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

  1. al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica;
  2. al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione.

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065.

24 Aprile 2014 · Giorgio Valli




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