Dichiarazione redditi » Se il tuo commercialista dimentica di presentarla non devi pagare le relative more e sanzioni

Se il commercialista dimentica di presentare la dichiarazione redditi del proprio cliente, il contribuente deve pagare comunque le tasse ma non le more e le sanzioni per il ritardo.

La dichiarazione redditi consegnata all'intermediario entro i termini e poi dallo stesso non trasmessa al fisco, non va considerata omessa. Rimane il contribuente responsabile del pagamento delle imposte comunque dovute.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24611/14.

Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, quando il commercialista non presenta la dichiarazione redditi del proprio cliente, pur avendo ricevuto un incarico ufficiale, il contribuente, una volta ricevuto l’accertamento fiscale, è costretto a pagare l’imposta evasa, ma resta esonerato dal versamento della mora e delle sanzioni.

A parere degli Ermellini, dunque, le imposte vanno comunque versate al fisco, anche se a sbagliare è stato il commercialista di fiducia: il contribuente, in tale fattispecie, si salva solo dal pagamento di more e sanzioni.

Secondo quanto chiarito da piazza Cavour, dunque, non si può, parlare di esonero da responsabilità per il contribuente in caso di infedele e doloso comportamento dell’intermediario. Ciò, per un semplice e ormai consolidato principio: il commercialista che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi al Fisco, ometta di provvedervi, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa.

Restano non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni.

Concludendo, la Suprema Corte ci tiene a precisare che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell’Erario per effetto dell’errore commesso dal tributarista.

24 Novembre 2014 · Paolo Rastelli


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