Dichiarazione redditi » Possibile opporsi al silenzio-rifiuto del rimborso anche prima dei quattro anni
Dichiarazione redditi: rimborso d’imposta con meno limiti.
Il contribuente può adire il giudice tributario ai fini del rimborso del credito d’imposta riportato in dichiarazione redditi anche prima dello spirare del termine previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/73, che fissa i termini per il potere accertativo.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23506/2014.
Da quanto si apprende dalla suddetta pronuncia, l’opposizione al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria è possibile prima di 4 anni.
A parere degli Ermellini, infatti, il termine previsto, dall'articolo 43 del D.p.r. 600/1973, non incide sul diritto del contribuente ad agire avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi.
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità, secondo un consolidato orientamento, ha già affermato che il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, non incide sull'ordinario termine di prescrizione decennale.
Pertanto, affermano i giudici del Palazzaccio, il termine di quattro anni, non incide sul diritto del contribuente ad agire contro il silenzio riservato dall'Amministrazione, sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione redditi.
In parole povere, è possibile opporsi al silenzio-rifiuto del rimborso anche prima dei quattro anni previsti a norma di legge.
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